Su La Gazzetta n. 80 del luglio 2003 avevamo pubblicato il testo del Bollettino Ufficiale della Regione che fissava gli obiettivi per l’azione amministrativa della Direzione Regionale della Pianificazione Territoriale per l’anno 2003 relativamente ad argomenti di interesse speleologico. Anche per il Servizio delle Attività Ricreative e Sportive, nelle cui competenze rientra la gestione della LR 27/66 (specie per la concessione dei contributi), la Regione ha emanato gli obiettivi ed i programmi da attuare nell’anno in corso. Trascriviamo quindi di seguito la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 aprile 2003, n. 873, che include anche i finanziamenti regionali per il Club Alpino Italiano e per il CNSAS. (MK)
Legge regionale 18/1996. Individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare nel corso del 2003 in materia di sport e ricreazione.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare le disposizioni contenute nell’articolo 6 che demanda alla Giunta regionale la definizione periodica degli obiettivi e dei programmi da attuare individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive per l’azione amministrativa e la gestione per ogni settore dell’Amministrazione regionale;
VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, «Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione», che all’articolo 8, commi 91 e seguenti, riconduce alla diretta responsabilità della Giunta regionale la gestione della spesa salvo la facoltà di delega, limitatamente a singoli capitoli di spesa, ai Direttori regionali ed ai Direttori di Servizio autonomo;
VISTA la legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1;
RITENUTO di definire gli obiettivi ed i programmi per gli interventi in materia di sport e ricreazione;
CONSIDERATO che a tale scopo è stato individuato l’elaborato illustrativo «Indirizzi di programma in tema di sport e ricreazione per l’anno 2003»;
RITENUTO, pertanto, di dover approvare l’elaborato illustrativo di cui al punto precedente;
VISTI lo Statuto regionale, la legge ed il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato,
all’unanimità,
DELIBERA
di approvare l’elaborato illustrativo «Indirizzi di programma in tema di sport e ricreazione per l’anno 2003», allegato quale parte integrante alla presente deliberazione.
INDIRIZZI DI PROGRAMMA IN TEMA DI SPORT E RICREAZIONE PER L’ANNO 2003
Con la legge finanziaria regionale 2003 (legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1) si sono introdotte nuove possibilità di erogazione di contributi ad Enti operanti nell’ambito dello sport e della ricreazione, come di seguito indicato.
(… omissis …)
CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ SPELEOLOGICHE U.P.B.: 9.8.44.1.321
Capitolo 6100 stanziamento: euro 154.000,00
Riferimento normativo: legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, articolo 4. Sovvenzioni, premi, sussidi e finanziamento di pubblicazioni per incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonché contributi diretti a favorire l’organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio, conferenze ed ogni altra manifestazione ed iniziativa che abbia come fine la diffusione, il progresso e la sicurezza delle attività speleologiche.
Soggetti beneficiari: Federazioni sportive, Associazioni sportive, Enti di promozione sportiva, ecc.
Obiettivi programmatici: incoraggiare ricerche scientifiche e studi sui fenomeni carsici nonché favorire le attività speleologiche.
Indirizzi e direttive: lo stanziamento verrà ripartito in base alle domande ricevute e alla rilevanza su scala nazionale e regionale delle ricerche e studi in materia di speleologia, sentiti i Presidenti delle Federazioni provinciali per la speleologia e della Federazione regionale.
La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, comma 92, delega la scelta di gestione delle risorse finanziarie stanziate in bilancio nel presente capitolo al Direttore del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.
(… omissis …)
C.A.I. - CORPO ALPINO ITALIANO E C.N.S.A.S. - CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO U.P.B.: 9.8.44.1.324
Capitolo 6105 stanziamento: euro 154.000,00
Capitolo 6106 stanziamento: euro 206.000,00
Riferimento normativo: legge regionale 19 novembre 1992, n. 34. Prevede:
- (cap. 6105): contributi a favore delle Sezioni del C.A.I. - Corpo Alpino Italiano;
- (cap. 6106): contributi per il sostegno dell’attività del C.N.S.A.S.- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Soggetti beneficiari: Sezioni del C.A.I. e Comitato regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.
Termine presentazione programmi delle iniziative: 28 febbraio di ogni anno.
Obiettivi programmatici: assicurare un sostegno alle attività dei due corpi, volte alla conoscenza del territorio montano, che caratterizza largamente la nostra Regione, al fine di una sua fruizione maggiore e più sicura.
Indirizzi e direttive: il complesso degli interventi finanziari previsti dalla citata legge regionale 34/1992, viene definito annualmente sulla base di un programma regionale di iniziative della delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia del C.A.I. e rispettivamente del C.N.S.A.S.
La Giunta regionale, avvalendosi di quanto disposto dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, articolo 8, comma 92, delega la scelta di gestione delle risorse finanziarie stanziate in bilancio nei presenti capitoli al Direttore del Servizio autonomo delle attività ricreative e sportive.