Catasto

Riportiamo di seguito la Delibera della Giunta Regionale N. 2652 di data 8.10.2004, con la quale viene rinnovato l’affidamento alla Società Alpina delle Giulie della tenuta ed aggiornamento del Catasto Regionale delle Grotte del Friuli-Venezia Giulia. (da Internet) (GB)


« VISTA la L.R. 1° settembre 1966, n° 27, concernente l’istituzione, l’impianto e l’affidamento della tenuta del Catasto regionale delle grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

RILEVATO che all’art. 3, comma 2 della medesima legge regionale, si prevede che il servizio di tenuta del Catasto regionale delle Grotte possa “… essere affidato a Sezione del C.A.I. specializzata in ricerche speleologiche, alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale”;

… omissis …

VISTO che il succitato provvedimento prevede la stipula di una convenzione con la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione del Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della succitata L.R. 27/1966 e dell’art. 12 del regolamento di esecuzione, sin dal 1967 la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, ha curato per conto dell’Amministrazione regionale la tenuta, l’aggiornamento ed il funzionamento del Catasto regionale delle grotte della Regione Friuli-Venezia Giulia e che la convenzione all’uopo stipulata in data 19 settembre 2003 n° 8082 di rep., scade il 13 ottobre 2004;

CONSIDERATO che la predetta Società Alpina delle Giulie, data l’elevata specializzazione acquisita in campo speleologico, dà ampia garanzia di poter continuare con competenza e soddisfazione dell’Amministrazione regionale alla tenuta ed all’aggiornamento, su supporto cartaceo e su supporto elettronico, degli atti relativi al Catasto regionale delle grotte, sia per cavità sinora esplorate, sia per quelle che verranno esplorate nell’ambito del territorio regionale;

VISTA l’esigenza di garantire il servizio pubblico di tenuta e aggiornamento del Catasto regionale delle grotte;

ATTESO che la Società Alpina delle Giulie, per la gestione del Catasto regionale delle Grotte, ha presentato in data 10 settembre 2004 un’offerta economica, per un importo complessivo di euro 86.000,00 - (ottantaseimila/00) per il periodo di un anno;

… omissis …

RITENUTO di affidare alla Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, il servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia, per il periodo di un anno a partire dalla data del provvedimento di approvazione della convenzione;

… omissis …

Su proposta dell’Assessore regionale alla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Mobilità e Infrastrutture di trasporto,

la Giunta regionale,

D E L I B E R A

Art. 1 Di autorizzare l’affidamento alla Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, del servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia, per il periodo di un anno a partire dalla data di approvazione della convenzione, per un importo forfettario complessivo di euro 86.000,00 (ottantaseimila/00);

Art. 2 E’ approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di cui sopra, così come allegato quale parte integrante della presente deliberazione;

… omissis …

Art. 1 Introduzione) La narrativa forma parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 Oggetto) La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per mezzo del suo legale rappresentante, affida alla Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, che tramite il suo presidente accetta, il servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di un anno a partire dalla data del provvedimento di approvazione della presente Convenzione.

Art. 3 Svolgimento) La Società è obbligata a provvedere alla conservazione degli atti ed all’aggiornamento del Catasto stesso mediante l’iscrizione e la registrazione, anche su supporto elettronico, di tutte le cavità già esplorate, e che verranno esplorate, nel territorio regionale, entro la suddetta scadenza, secondo le istruzioni contenute nel vigente Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1995, n. 054/Pres., pubblicato nel B.U.R. del 29 marzo 1995, n. 13; è inoltre tenuta a posizionare sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, fornita a titolo gratuito dalla Regione, le nuove cavità, nonché a provvedere ad assicurare quanto disposto dai successivi artt. 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4 Obblighi della Società) A tal fine la Società si impegna a:

  1. mettere a disposizione idonei locali da destinare a sede del Catasto regionale delle Grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  2. mettere a disposizione del pubblico per la consultazione, nei locali di cui alla lettera a), i dati, la documentazione e le attrezzature proprie del Catasto;
  3. tenere aperti al pubblico i locali predetti, per la consultazione, per almeno quattro ore giornaliere, esclusi il sabato ed i giorni festivi; è concessa la chiusura degli uffici per un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, purché per non più di cinque consecutivi, previa comunicazione scritta alla Regione, almeno dieci giorni prima della chiusura stessa;
  4. mettere a disposizione il personale necessario per la tenuta, l’aggiornamento e la consultazione del Catasto stesso;
  5. comunicare tempestivamente alla Regione i nominativi del personale designato a svolgere rispettivamente le funzioni di Conservatore del Catasto regionale delle Grotte e quelle di segreteria e consulenza ed ogni altra relativa variazione;
  6. fornire gli atti catastali, così come previsti dal vigente regolamento di attuazione sopra citato, nonché copia dei supporti per la registrazione elettronica e quant’altro necessario al buon funzionamento del Catasto;
  7. inviare alla Regione, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, una relazione sui lavori di tenuta del Catasto e sull’attività svolta nell’anno solare precedente, correlata da dati statistici ed eventuali segnalazioni e suggerimenti per una migliore efficienza dell’impianto stesso, assieme ad una copia del registro catastale entro il termine della presente Convenzione;
  8. inviare, sempre entro il medesimo termine, il conto consuntivo analitico delle spese sostenute nel corso dell’esercizio precedente;
  9. inviare alla Regione una copia di tutti i dati del Catasto registrati su CD ROM o DVD, assieme all’inventario dei beni propri del Catasto;
  10. ottemperare alle istruzioni che verranno impartite dalla Regione per rendere più efficiente il servizio, fatta salva comunque la facoltà della stessa di disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi per accertare lo stato dei lavori, l’aggiornamento e la conservazione dell’impianto, nonché il funzionamento del servizio stesso;
  11. consegnare alla Regione, qualora l’affidamento del servizio non venga più rinnovato alla scadenza, gli atti e i documenti catastali assieme a tutto il materiale proprio del Catasto regionale delle grotte.

Art. 5 Ulteriori obblighi della Società) La Società s’impegna inoltre a:

  1. convertire le coordinate degli ingressi dal sistema ED50 (coordinate geografiche) al sistema Gauss Boaga (coordinate piane/metriche), con un programma di trasformazione certificato, quale Verto2 dell’IGM o simili, con un controllo incrociato dei dati;
  2. verificare mediante opportuni rilevamenti topografici di campagna la posizione di cavità già iscritte al Catasto, con precedenza per quelle di cui sia stata riscontrata un’incongruenza nelle operazioni di conversione di cui al punto a), nel numero di 100 nel Carso triestino e isontino, tramite l’uso di un sistema GPS di elevata precisione con le modalità indicate nel “Progetto per il riconoscimento e l’ubicazione sul terreno degli ingressi delle cavità catastate” già predisposto dal Catasto regionale delle grotte in data 4/11/98 ed integrato con gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
  3. contrassegnare l’imboccatura delle 100 cavità rilevate secondo le modalità previste dal già citato allegato A;
  4. consegnare, entro sessanta giorni prima della scadenza della presente Convenzione, l’elenco delle posizioni rilevate, evidenziando quelle che risultano non congruenti con i dati iscritti a Catasto e riportando graficamente sui fogli della Carta Tecnica Regionale il corretto posizionamento delle imboccature di tali cavità;
  5. abbinare alle schede dati già inserite nel DataBase di gestione la rappresentazione degli elementi grafici (sezione, pianta ed eventualmente immagini fotografiche) di almeno 2000 cavità distribuite tra le diverse zone geografiche carsiche della regione, dando la precedenza alle cavità più significative, ora disponibili solamente su supporto cartaceo.

… omissis …

Allegato A

Per ognuna delle cavità di cui all’Art. 5, lett. b) della quale verrà rilevata l’imboccatura sarà redatta una scheda in cui andranno indicati:

  1. il numero completo di registrazione al Catasto (numero regionale, numero di catasto storico, sigla VG o FR);
  2. il nome della grotta;
  3. il nome ed il numero del foglio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 in cui ricade l’imboccatura (o le imboccature) della cavità ed il Comune Amministrativo;
  4. le coordinate Gauss-Boaga del punto rilevato;
  5. la quota reale dell’imboccatura;
  6. le coordinate del punto di rilevamento GPS sull’ingresso della cavità o, qualora impossibili da rilevare, le coordinate del punto finale della poligonale fatta dal più vicino punto rilevabile con GPS all’ingresso della cavità.
  7. la descrizione dell’ingresso della cavità (se ci sono più ingressi, va descritto solo quello rilevato) e la descrizione del punto di rilevamento GPS (e, nel caso, di quello finale della poligonale).

Alla scheda andrà inoltre allegato:

  • la fotocopia in formato A 4 dell’elemento 1:5000 della CTR, con l’indicazione della posizione della cavità e, se diverso, del punto di rilevamento GPS.
  • una fotografia dell’ingresso della cavità (escluse foto polaroid a causa della loro limitata durata nel tempo e diapositive) per permetterne il riconoscimento al momento della verifica, evidenziando il punto di rilievo o il punto finale della poligonale, segnato con vernice al minio; qualora non fosse possibile comprenderli nella stessa foto, saranno presentate due o più foto per l’ingresso e per il punto.

Il punto di rilievo, possibilmente ben visibile, dovrà essere preventivamente ripulito tramite spazzola metallica, asportando foglie, terra, licheni e altro fino a portare in superficie la nuda roccia. Esso andrà contrassegnato, a cura del rilevatore, con un punto di almeno 5 cm di diametro ed il numero di Catasto regionale della cavità (XXXX) in vernice al minio arancione (escluse vernici spray). Non andranno contrassegnati in questo modo alberi, pietre instabili, manufatti come pali o cartelli indicatori e quant’altro possa essere asportato o rimosso. Il rilevatore avrà cura di non deturpare l’ambiente naturale con scritte di dimensioni eccessive. Qualora per motivi di impraticabilità (ad es. presenza di eccessiva umidità o di acqua) non sia possibile contrassegnare l’imboccatura, si prenderà il primo punto utile facendone opportuna menzione nella scheda.

Allegato B

Modalità per la verifica delle coordinate dell’imboccatura delle cavità.

  1. Il corretto posizionamento delle cavità verrà verificato dal personale della Regione sulla base dei dati contenuti nella scheda di cui all’Allegato A.
  2. Non possono essere accettate cavità senza scheda allegata o con scheda incompleta.
  3. Ogni scheda riporterà il timbro del Catasto regionale delle grotte e sarà firmata in originale dal Conservatore del Catasto.
  4. Verranno estratti a sorte i numeri delle cavità da controllare, nella misura del 5 % di quelle presentate.
  5. Il controllo delle coordinate verrà fatto sul punto di rilievo, che dovrà essere individuato ed evidenziato come descritto nell’Allegato A.
  6. Qualora il punto di rilievo non fosse indicato come descritto nell’Allegato A, la scheda non sarà considerata valida.
  7. Una volta effettuati i rilievi di controllo, saranno considerate valide le sole schede in cui le coordinate dell’imboccatura fornite dal Catasto ricadranno nel raggio di 10 metri dal punto rilevato dal personale della Regione.
  8. Per ogni scheda non ritenuta valida verrà estratto a sorte un ulteriore campione pari al 5% di cavità fra quelle non ancora controllate su cui fare ulteriori verifiche con le modalità indicate nei punti precedenti.
  9. Il Catasto è tenuto a rifare tutte le misurazioni relative alle schede non ritenute valide entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte della Regione.
  10. In caso di ritardata consegna di tali nuovi dati, verrà applicata la penale prevista dall’art. 9 della convenzione. »