Di recente è stato approvato il nuovo Statuto della Federazione. Visto lo stretto legame esistente tra La Gazzetta e la FSR, riteniamo opportuno proporre di seguito lo Statuto e il Regolamento della FSR stessa.
STATUTO
Art. 1
È costituita la “Federazione Speleologica Regionale del Friuli-Venezia Giulia”, in seguito per brevità denominata “FSRFVG”, già fondata come Associazione in data 17 ottobre 1997 a Monfalcone (Gorizia).
Art. 2
La “FSRFVG” è una libera federazione di Associazioni speleologiche del Friuli-Venezia Giulia; è apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
Ha come scopo la diffusione e il progresso della speleologia in tutti i suoi aspetti, in special modo nell’ambito del Friuli-Venezia Giulia, nonché la valorizzazione e la salvaguardia dell’ambiente naturale, con particolare riguardo per le aree d’interesse speleologico.
A tale scopo, promuove azioni volte alla collaborazione tra gli associati ed eventualmente ne fornisce i servizi; promuove e patrocina corsi, convegni, pubblicazioni, manifestazioni e ogni altra attività inerente la speleologia. Potrà istituire commissioni, al proprio interno, deputate a tali scopi.
La “FSRFVG” potrà aderire ad Associazioni similari e speleologiche, sia nazionali che internazionali.
La “FSRFVG” potrà, inoltre, rappresentare gli associati nei limiti degli indirizzi e dei mandati generali deliberati in Assemblea o, dietro loro benestare, sulle singole iniziative in questi ultimi non rientranti o aventi carattere di specificità.
Art. 3
La Federazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale.
La “FSRFVG” non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La “FSRFVG”, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna Associazione federata che aderisce alla stessa e delle specificità proprie dei gruppi grotte del CAI, potrà intraprendere rapporti con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con le Prefetture, gli Uffici Provinciali e gli altri Enti in genere ove si tratti di questioni che vadano oltre gli interessi delle singole Associazioni federate, nei limiti dei mandati generali.
SOCI
Art. 4
Possono essere soci della “FSRFVG” le Associazioni speleologiche apartitiche legalmente costituite aventi sede nel Friuli-Venezia Giulia.
Per entrare a far parte della “FSRFVG”, tali Associazioni dovranno inoltrare domanda scritta e presentare copia dello Statuto in cui figurino le finalità speleologiche dello stesso, ovvero lo svolgimento di attività esplorativa e/o di ricerca nelle cavità ipogee, la divulgazione delle conoscenze acquisite nell’espletamento di tale attività e la protezione del patrimonio carsico; sull’ammissibilità delle domande di iscrizione di nuovi soci, così come per l’espulsione dei soci membri, è competente l’Assemblea dei soci. L’iscrizione decorre dalla data stabilita dell’Assemblea in cui avviene l’approvazione.
I soci verseranno alla Federazione una quota annua, il cui ammontare verrà stabilito dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota è intrasmissibile e non può essere oggetto di rivalutazione.
È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa della “FSRFVG”.
I Soci aderenti alla “FSRFVG” partecipano alle Assemblee ed esercitano il diritto di voto per eleggere gli Organi direttivi ed amministrativi e per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti oltre che per la normale attività sociale.
Art. 5
Le Associazioni speleologiche federate conservano la loro piena autonomia finanziaria, operativa e gestionale.
Affinché la “FSRFVG” possa informare i soci, sarà cura delle Associazioni di dare notizia alla Federazione di quelle richieste dirette ad Enti o Società che possano essere interessate a livello regionale o con le quali la Federazione sia già in contatto.
Le associate hanno inoltre accesso ai servizi messi a disposizione dalla “FSRFVG”, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e sono tenute a:
- contribuire alla tutela del patrimonio carsico nazionale ed estero;
- versare la quota sociale;
- osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento vigenti;
- contribuire al buon funzionamento e allo sviluppo della “FSRFVG” nei limiti delle proprie possibilità;
- accettare le decisioni organizzative e disciplinari decise dall’Assemblea e risolvere ogni eventuale controversia in ambito assembleare.
Art. 6
I Soci della “FSRFVG” sono Enti Collettivi e sono rappresentati in sede assembleare dal legale rappresentante o da persona da esso designata con delega scritta.
La qualità di socio della “FSRFVG” si perde per:
- dimissioni;
- mancato pagamento della quota associativa nelle forme dovute;
- espulsione decisa dall’Assemblea per evidente contrasto con gli scopi statutari della “FSRFVG”.
ORGANI
Art. 7
Sono organi della “FSRFVG”: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sono onorifiche e nessun compenso spetta per l’opera prestata, fatto salvo il riconoscimento di eventuali rimborsi spese, anche di natura forfetaria.
Tutte le cariche sono triennali.
ASSEMBLEA
Art. 8
L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano della “FSRFVG” ed è composta come da art. 6.
L’Assemblea, che ha funzioni deliberative, si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno e viene convocata per iscritto dal Presidente almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione.
Può riunirsi in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno 1/3 (un terzo) degli iscritti ne constati l’opportunità, con le stesse modalità previste per l’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
Essa delibera con la maggioranza semplice dei voti. Non sono ammesse deleghe ad altre Associazioni.
Spetta all’Assemblea l’elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, secondo le modalità previste dagli articoli 9, 10 e 12 del presente Statuto, nonché l’accettazione o l’espulsione di soci per i motivi di cui all’art. 6.
L’Assemblea approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, coincidenti con l’anno solare, e la relazione di attività consuntiva e quella programmatica.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 9
Il Consiglio Direttivo, che ha funzioni esecutive e propositive, è formato, oltre che dal Presidente, da un rappresentante per ogni provincia della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Tali rappresentanti vengono eletti dall’Assemblea, con scrutinio segreto e a maggioranza semplice, tra i candidati proposti dai gruppi federati ed iscritti ad uno di essi nell’ambito delle rispettive province.
Essi sono rieleggibili e la loro carica è triennale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo si ritenga necessario, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
Alle riunioni assiste il Segretario, in veste di verbalizzante.
All’interno del Consiglio Direttivo riveste la carica di Vice Presidente il consigliere più anziano.
In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, essi verranno surrogati per cooptazione con il primo dei non eletti.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere chiamate a presenziare – senza diritto di voto – anche persone interessate alle tematiche in discussione.
PRESIDENTE
Art. 10
Il Presidente è il legale rappresentante della “FSRFVG” e viene eletto dall’Assemblea tra i soci delle Associazioni federate, con scrutinio segreto ed a maggioranza semplice.
Il Presidente è rieleggibile e la sua carica è triennale; fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e nomina il Segretario.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di impossibilità momentanea da parte del Presidente di svolgere le proprie mansioni, queste verranno assolte dal Vice Presidente.
In caso di vacanza della carica presidenziale, il Vice Presidente assume la carica di Presidente. Verificandosi vacanza prima della scadenza dei relativi mandati, la sostituzione avviene con la nomina dei soci che seguono l’ultimo eletto nella precedente votazione. Trascorsi 6 (sei) mesi di vacanza della carica presidenziale, vengono effettuate nuove elezioni del Presidente.
Le dimissioni del Presidente comportano automaticamente il passaggio di incarico al Vice Presidente che provvederà a convocare apposita Assemblea per nuove elezioni.
Il Presidente può essere destituito dall’Assemblea straordinaria a seguito dell’accoglimento di mozione di sfiducia proposta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci.
Nella stessa Assemblea straordinaria, in caso di sfiducia al Presidente, si procederà all’elezione delle nuove cariche sociali.
SEGRETARIO
Art. 11
Il Segretario, che non ha diritto di voto, viene nominato dal Presidente fra uno dei soci di una delle Associazioni federate.
Egli cura la corrispondenza e gestisce in accordo con il Consiglio Direttivo l’eventuale patrimonio della “FSRFVG”; redige inoltre i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo. La sua carica segue il mandato del Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri titolari e due supplenti nominati dall’Assemblea nell’ambito dei soci proposti dai gruppi federati.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; è compito del Collegio dei Revisori dei Conti di vigilare e controllare su tutta l’attività economica, finanziaria e patrimoniale della “FSRFVG” e di riferire all’Assemblea in ordine al mandato ricevuto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce ogni qualvolta sarà ritenuto opportuno.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono assumere altri incarichi direttivi all’interno della “FSRFVG”.
Il Collegio dei Revisori dei Conti essi nomina nel proprio interno un Presidente.
PATRIMONIO
Art. 13
Il patrimonio federale è costituito da:
- quote associative;
- contributi, sovvenzioni, elargizioni o lasciti di Enti o di privati;
- eventuali entrate derivanti dall’attività federale;
- eventuali beni mobili ed immobili.
SEDE
Art. 14
La “FSRFVG” fissa la sede legale presso il Gruppo Speleologico Monfalconese “Amici del Fante” in Monfalcone (Gorizia), Via Valentinis 134.
La corrispondenza potrà essere indirizzata al domicilio del Presidente in carica.
I suoi Organi si possono riunire in qualsiasi località purché sul territorio nazionale.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 15
Le modifiche al presente Statuto possono essere deliberate dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
Qualunque proposta di modifica dovrà essere resa nota per iscritto ai soci 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea e per essere adottata dovrà essere approvata dai 2/3 (due terzi) dei votanti.
SCIOGLIMENTO
Art. 16
La “FSRFVG” ha durata illimitata. Lo scioglimento della “FSRFVG” potrà essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria, espressamente convocata.
Il patrimonio della “FSRFVG” in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
La deliberazione dovrà essere presa con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei Soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci.
Art. 18
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le vigenti norme di legge.
Art. 19
Il presente Statuto viene approvato dall’Assemblea dei Soci che attualmente costituiscono la “FSRFVG”, come prosieguo dell’attività svolta dal 17 ottobre 1997 ad oggi.
REGOLAMENTO
Art. 1
Sono ammessi come soci i gruppi che non abbiano scopo di lucro.
Art. 2
Tutti i soci sono tenuti a versare la quota sociale entro la prima assemblea ordinaria dell’anno successivo.
Art. 3
Tutti i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni dei propri organi sociali.