Ai primi di dicembre è stata firmata, tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, e la Società Alpina delle Giulie, la Convenzione per l’affidamento del Servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 1° settembre 1966, n° 27, art. 3). Riportiamo i passi più significativi di tale convenzione:
- omissis -
PREMESSO
- che la convenzione dd. 07 dicembre 2004 rep. 8462 stipulata con la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I., per la tenuta e l’aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, viene a scadere il 7 dicembre (sette) dicembre 2005;
- che con decreto dd. 02 dicembre 2005, n.1275/PMT il Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e infrastrutture di trasporto ha autorizzato la stipula della presente convenzione, autorizzandone la relativa spesa.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1) Introduzione
La narrativa forma parte integrante della presente convenzione.
Art. 2) Oggetto
La Regione, per mezzo del suo legale rappresentante, affida alla Società, che tramite il suo presidente accetta, il servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di un anno a decorrere dall’otto dicembre 2005 (8/12/2005) e fino all’otto dicembre 2006 (08/12/2006), subordinatamente all’avvenuta esecutività del decreto di approvazione della presente Convenzione.
Art. 3) Svolgimento
La Società è obbligata a provvedere alla conservazione degli atti ed all’aggiornamento del Catasto stesso mediante l’iscrizione e la registrazione, anche su supporto elettronico, di tutte le cavità già esplorate, e che verranno esplorate, nel territorio regionale, entro la suddetta scadenza, secondo le istruzioni contenute nel vigente Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1995, n. 054/Pres., pubblicato nel B.U.R. del 29 marzo 1995, n. 13; è inoltre tenuta a posizionare sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, fornita a titolo gratuito dalla Regione, le nuove cavità, nonché a provvedere ad assicurare quanto disposto dai successivi artt. 4, 5 e 6 della presente Convenzione.
Art. 4) Obblighi della Società
A tal fine la Società si impegna a:
- mettere a disposizione idonei locali da destinare a sede del Catasto regionale delle Grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- mettere a disposizione del pubblico per la consultazione, nei locali di cui alla lettera a), i dati, la documentazione e le attrezzature proprie del Catasto;
- tenere aperti al pubblico i locali predetti, per la consultazione, per almeno quattro ore giornaliere, esclusi il sabato ed i giorni festivi; è concessa la chiusura degli uffici per un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, purché per non più di cinque consecutivi, previa comunicazione scritta alla Regione, almeno dieci giorni prima della chiusura stessa;
- mettere a disposizione il personale necessario per la tenuta, l’aggiornamento e la consultazione del Catasto stesso;
- comunicare tempestivamente alla Regione i nominativi del personale designato a svolgere rispettivamente le funzioni di Conservatore del Catasto regionale delle Grotte e quelle di segreteria e consulenza ed ogni altra relativa variazione;
- fornire gli atti catastali, così come previsti dal vigente regolamento di attuazione sopra citato, nonché copia dei supporti per la registrazione elettronica e quant’altro necessario al buon funzionamento del Catasto;
- inviare alla Regione, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, una relazione sui lavori di tenuta del Catasto e sull’attività svolta nell’anno solare precedente, correlata da dati statistici ed eventuali segnalazioni e suggerimenti per una migliore efficienza dell’impianto stesso, assieme ad una copia del registro catastale entro il termine della presente Convenzione;
- inviare, ad approvazione del bilancio annuale della Società, il conto consuntivo delle spese sostenute ai sensi della presente convenzione nel corso dell’esercizio;
- inviare alla Regione una copia di tutti i dati del Catasto registrati su CD ROM o DVD, assieme all’inventario dei beni propri del Catasto;
- ottemperare alle istruzioni che verranno impartite dalla Regione per rendere più efficiente il servizio, fatta salva comunque la facoltà della stessa di disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi per accertare lo stato dei lavori, l’aggiornamento e la conservazione dell’impianto, nonché il funzionamento del servizio stesso;
- consegnare alla Regione, qualora l’affidamento del servizio non venga più rinnovato alla scadenza, gli atti e i documenti catastali assieme a tutto il materiale proprio del Catasto regionale delle grotte.
Art. 5) Rapporti con gli speleologi
Al fine dell’opportuno formale coinvolgimento dei Gruppi speleologici della Regione nelle attività correlate al funzionamento del Catasto regionale delle Grotte, la Società dovrà:
- indire almeno due riunioni annuali con i rappresentanti della Federazione Speleologica Regionale del FVG e dei Gruppi speleologici, e con la partecipazione di un funzionario regionale del Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione;
le riunioni, da tenersi nei locali a disposizione della Società, saranno fissate in accordo con il Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione, e la data dovrà essere comunicata a tutti i partecipanti con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni;
l’ordine del giorno terrà conto delle eventuali istanze degli speleologi, inoltrate al Catasto ed alla Regione dalla Federazione Speleologica Regionale del FVG o per il suo tramite;
per ogni riunione sarà redatto un verbale, controfirmato dai partecipanti, che sarà custodito in originale agli atti del Catasto e trasmesso in copia alla Regione ed alla Federazione Speleologica Regionale del FVG dove rimarrà a disposizione di tutti i Gruppi speleologici della regione.
- consegnare, entro il 31/01/2006, alla Federazione Speleologica Regionale del FVG e ai Gruppi speleologici regionali il supporto con i dati catastali e il programma di consultazione; successivamente consegnare alla Federazione Speleologica Regionale del FVG ed ai Gruppi richiedenti gli aggiornamenti dei dati, allineati con cadenza almeno mensile.
Art. 6) Ulteriori obblighi della Società
La Società s’impegna inoltre a:
- effettuare, sulla base dei dati disponibili negli archivi del Catasto, un programma operativo per uno screening per l’individuazione delle grotte potenzialmente pericolose per i normali escursionisti, in relazione ai seguenti aspetti:
- prossimità a centri abitati;
- collocazione in zone antropizzate o in prossimità a viabilità, sentieri o aree particolarmente frequentati;
- imbocco poco visibile e non protetto;
- ingresso a pozzo verticale con profondità superiore a cinque metri.
L’elenco risultante e le schede delle grotte incluse nello stesso dovranno essere consegnati su supporto digitale;
- verificare, mediante opportuni rilevamenti topografici di campagna, la posizione di cavità già iscritte al Catasto site nel Carso triestino e isontino, oltre ad effettuare un controllo a campione sui riposizionamenti eseguiti da parte dei Gruppi speleologici nell’ambito della normale attività escursionistica e di esplorazione. Tali operazioni, che dovranno interessare nel complesso non meno di 100 cavità, dovranno essere eseguite tramite l’uso di un sistema GPS di elevata precisione con le modalità indicate nel “Progetto per il riconoscimento e l’ubicazione sul terreno degli ingressi delle cavità catastate” già predisposto dal Catasto regionale delle grotte in data 4/11/98 ed integrato con gli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
- contrassegnare l’imboccatura delle 100 cavità verificate secondo le modalità previste dal già citato allegato A;
- consegnare, entro sessanta giorni prima della scadenza della presente Convenzione, l’elenco delle posizioni verificate, evidenziando quelle che risultano non congruenti con i dati iscritti a Catasto e riportando graficamente sui fogli della Carta Tecnica Regionale il corretto posizionamento delle imboccature di tali cavità
- abbinare alle schede dati già inserite nel DataBase di gestione la rappresentazione degli elementi grafici, ora disponibili solamente su supporto cartaceo (sezione, pianta ed eventualmente immagini fotografiche), di almeno 2000 cavità distribuite tra le diverse zone geografiche carsiche della regione, dando la precedenza alle cavità più significative; l’assunzione degli elementi grafici dovrà essere eseguita con la modalità al tratto;
- provvedere, entro il primo bimestre dell’esercizio, all’aggiornamento della carta intestata e del biglietto da visita con il nuovo logo ufficiale della Regione, secondo le indicazioni fornite dal Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione.
- omissis -
Art. 8) Compenso
Il compenso per lo svolgimento del servizio di cui sopra è forfettariamente fissato in Euro 83.700,00- (ottantatremilasettecento/00). La presente prestazione di servizio non è soggetta all’I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, in quanto la Società non esercita attività di impresa commerciale.
Art. 9) Liquidazione
Il compenso di cui all’art. 8 verrà corrisposto, previa richiesta scritta della Società alla Regione, in due rate: la prima di Euro 41.700,00 (quarantuno/700) con scadenza a sei mesi dalla stipula ed il saldo, pari ad Euro 42.000,00 (quarantaduemila/00) al termine della validità della convenzione previa approvazione degli elaborati di cui agli artt. 4 e 6 ed adempimento di quanto previsto all’art. 5. Si procederà alla liquidazione della prima e della seconda rata a seguito di accertamento, da parte del responsabile tecnico, del soddisfacente andamento dei lavori e dell’efficienza del servizio.
Art. 10) Penale per ritardo
Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti nella convenzione e nei suoi allegati, verrà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) salvo venga concessa una proroga, dietro richiesta motivata prima della scadenza dei termini, con nota del Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.
- omissis -
Art. 13) Efficacia della convenzione
Il presente atto è impegnativo per la Società a far data dalla sottoscrizione e per la Regione dalla data di comunicazione dell’esecutività del decreto di approvazione della presente convenzione.
- omissis -
Art. 15) Spese
Tutte le spese di qualsiasi natura, fiscali o meno, comprese quelle oggi non prevedibili, che dovessero emergere in relazione alla presente convenzione, sono e saranno ad esclusivo carico della Società.
- omissis -
Allegato A
Per ognuna delle cavità di cui all’Art. 6,lett. b) della quale verrà rilevata l’imboccatura sarà redatta una scheda in cui andranno indicati:
- il numero completo di registrazione al Catasto (numero regionale, numero di catasto storico , sigla VG o FR);
- il nome della grotta;
- il nome ed il numero del foglio della Carta Tecnica Regionale in scala 1:5000 in cui ricade l’imboccatura (o le imboccature) della cavità ed il Comune Amministrativo;
- le coordinate Gauss-Boaga del punto rilevato;
- la quota reale dell’imboccatura;
- le coordinate del punto di rilevamento GPS sull’ingresso della cavità o, qualora impossibili da rilevare, le coordinate del punto finale della poligonale fatta dal più vicino punto rilevabile con GPS all’ingresso della cavità.
- la descrizione dell’ingresso della cavità (se ci sono più ingressi, va descritto solo quello rilevato) e la descrizione del punto di rilevamento GPS (e, nel caso, di quello finale della poligonale).
Alla scheda andrà inoltre allegato:
- la fotocopia in formato A4 dell’elemento 1:5000 della CTR, con l’indicazione della posizione della cavità e, se diverso, del punto di rilevamento GPS.
- una fotografia dell’ingresso della cavità (escluse foto polaroid a causa della loro limitata durata nel tempo e diapositive) per permetterne il riconoscimento al momento della verifica, evidenziando il punto di rilievo o il punto finale della poligonale, segnato con vernice al minio; qualora non fosse possibile comprenderli nella stessa foto, saranno presentate due o più foto per l’ingresso e per il punto.
Il punto di rilievo, possibilmente ben visibile, dovrà essere preventivamente ripulito tramite spazzola metallica, asportando foglie, terra, licheni e altro fino a portare in superficie la nuda roccia. Esso andrà contrassegnato, a cura del rilevatore, con un punto di almeno 5 cm di diametro ed il numero di Catasto regionale della cavità (XXXX) in vernice al minio arancione (escluse vernici spray). Non andranno contrassegnati in questo modo alberi, pietre instabili, manufatti come pali o cartelli indicatori e quant’altro possa essere asportato o rimosso. Il rilevatore avrà cura di non deturpare l’ambiente naturale con scritte di dimensioni eccessive. Qualora per motivi di impraticabilità (ad es. presenza di eccessiva umidità o di acqua) non sia possibile contrassegnare l’imboccatura, si prenderà il primo punto utile facendone opportuna menzione nella scheda.
Allegato B
Modalità per la verifica delle coordinate dell’imboccatura delle cavità.
Il corretto posizionamento delle cavità verrà verificato dal personale della Regione sulla base dei dati contenuti nella scheda di cui all’Allegato A.
Non possono essere accettate cavità senza scheda allegata o con scheda incompleta.
Ogni scheda riporterà il timbro del Catasto regionale delle grotte e sarà firmata in originale dal Conservatore del Catasto.
Verranno estratti a sorte i numeri delle cavità da controllare, nella misura del 5 % di quelle presentate.
Il controllo delle coordinate verrà fatto sul punto di rilievo, che dovrà essere individuato ed evidenziato come descritto nell’Allegato A.
Qualora il punto di rilievo non fosse indicato come descritto nell’Allegato A, la scheda non sarà considerata valida.
Una volta effettuati i rilievi di controllo, saranno considerate valide le sole schede in cui le coordinate dell’imboccatura fornite dal Catasto ricadranno nel raggio di 10 metri dal punto rilevato dal personale della Regione.
Per ogni scheda non ritenuta valida verrà estratto a sorte un ulteriore campione pari al 5% di cavità fra quelle non ancora controllate su cui fare ulteriori verifiche con le modalità indicate nei punti precedenti.
Il Catasto è tenuto a rifare tutte le misurazioni relative alle schede non ritenute valide entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte della Regione.
In caso di ritardata consegna di tali nuovi dati, verrà applicata la penale prevista dall’art. 10 della Convenzione.