Riportiamo i commi dell’articolo 5 (Tutela dell’ambiente e assetto del territorio) della Legge Finanziaria 2007 inerenti l’emendamento che va a modificare la LR 27/66 per quanto concerne l’affidamento della gestione del Catasto regionale delle grotte. (GB)
« Legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)”.
121. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli – Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
«2. Con apposito regolamento sono disciplinati l’impianto e la tenuta del Catasto regionale delle grotte. Al fine di garantire la massima efficienza del servizio del Catasto, questo è affidato alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio alle condizioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»
122. Gli eventuali oneri derivati dal disposto di cui all’articolo 3 della legge regionale 27/1966, come modificato dal comma 121, fanno carico all’unità previsionale di base 6.1.350.1.82 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 2001 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. »
(dal Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 1° supplemento ordinario n. 4 del 2 febbraio 2007 al Bollettino Ufficiale n. 5 del 31 gennaio 2007)