Catasto

Ai primi di dicembre del 2006 è stata firmata, tra la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione Centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, e la Società Alpina delle Giulie, la Convenzione per l’affidamento del Servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 1° settembre 1966, n° 27, art. 3).

Riportiamo i passi più significativi di tale convenzione, evidenziando la durata della stessa (sei mesi anziché un anno) e la mancanza di ulteriori obblighi per la Società (vedi art. 6 della convenzione dello scorso anno), quali lavori di posizionamento, individuazione di grotte potenzialmente pericolose, ecc.

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PREMESSO

  • che la Convenzione dd. 06 dicembre 2005 rep. 8628 stipulata con la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I., per la tenuta e l’aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, viene a scadere l’otto dicembre 2006 (08/12/2006);
  • che con decreto dd. 06 dicembre 2006, n. 1233/PMT il Direttore centrale della Direzione Pianificazione territoriale, Energia, Mobilità e infrastrutture di trasporto ha autorizzato la stipula della presente convenzione, autorizzandone la relativa spesa

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Introduzione

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2) Oggetto

La Regione, per mezzo del suo legale rappresentante, affida alla Società, che tramite il suo Presidente accetta, il servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di sei mesi, a decorrere dal nove dicembre 2006 (09/12/2006) fino all’otto giugno 2007 (08/06/2007), subordinatamente all’avvenuta esecutività del decreto di approvazione della presente Convenzione.

Art. 3) Svolgimento

La Società è obbligata a provvedere alla conservazione degli atti ed all’aggiornamento del Catasto stesso mediante l’iscrizione e la registrazione, anche su supporto elettronico, di tutte le cavità già esplorate, e che verranno esplorate, nel territorio regionale, entro la suddetta scadenza, secondo le istruzioni contenute nel vigente Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1995, n. 054/Pres., pubblicato nel B.U.R. del 29 marzo 1995, n. 13; è inoltre tenuta a posizionare sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000 e sulla CTRN, fornite a titolo gratuito dalla Regione, le nuove cavità, nonché a provvedere ad assicurare quanto disposto dai successivi artt. 4 e 5 della presente Convenzione.

Art. 4) Obblighi della Società

A tal fine la Società si impegna a:

  1. mettere a disposizione idonei locali da destinare a sede del Catasto regionale delle Grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
  2. mettere a disposizione il personale necessario per la tenuta, l’aggiornamento e la consultazione del Catasto stesso;
  3. comunicare tempestivamente alla Regione i nominativi del personale designato a svolgere rispettivamente le funzioni di Conservatore del Catasto regionale delle Grotte e quelle di segreteria e consulenza ed ogni altra relativa variazione;
  4. fornire gli atti catastali, così come previsti dal vigente regolamento di attuazione di cui al precedente art. 3, nonché copia dei supporti per la registrazione elettronica e quant’altro necessario al buon funzionamento del Catasto;
  5. mettere a disposizione del pubblico per la consultazione, nei locali di cui alla lettera a), i dati, la documentazione e le attrezzature proprie del Catasto;
  6. tenere aperti al pubblico i locali predetti, per la consultazione, per almeno quattro ore giornaliere, esclusi il sabato ed i giorni festivi; è concessa la chiusura degli uffici per un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, purché per non più di cinque consecutivi, previa comunicazione scritta alla Regione, almeno dieci giorni prima della chiusura stessa;
  7. consegnare, alla Federazione Speleologica Regionale del FVG ed ai Gruppi richiedenti, gli aggiornamenti dei dati allineati con cadenza almeno mensile.
  8. inviare alla Regione, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, una relazione sui lavori di tenuta del Catasto e sull’attività svolta nell’anno solare precedente, correlata da dati statistici ed eventuali segnalazioni e suggerimenti per una migliore efficienza dell’impianto stesso, assieme ad una copia del registro catastale entro due mesi dalla stipula della presente Convenzione;
  9. inviare, ad approvazione del bilancio annuale della Società, il conto consuntivo delle spese sostenute ai sensi della presente convenzione nel corso dell’esercizio;
  10. inviare alla Regione, alla scadenza della Convenzione, una copia di tutti i dati del Catasto registrati su CD ROM o DVD, assieme all’inventario dei beni propri del Catasto;
  11. ottemperare alle istruzioni che verranno impartite dalla Regione per rendere più efficiente il servizio, fatta salva comunque la facoltà della stessa di disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi per accertare lo stato dei lavori, l’aggiornamento e la conservazione dell’impianto, nonché il funzionamento del servizio stesso;
  12. consegnare alla Regione, qualora l’affidamento del servizio non venga più rinnovato alla scadenza, gli atti e i documenti catastali assieme a tutto il materiale proprio del Catasto regionale delle grotte.

Art. 5) Rapporti con gli speleologi

Al fine del coinvolgimento dei Gruppi speleologici della Regione nelle attività correlate al funzionamento del Catasto regionale delle Grotte, la Società dovrà:

  • indire almeno una riunione con i rappresentanti della Federazione Speleologica Regionale del FVG e dei Gruppi speleologici, e con la partecipazione di un funzionario regionale del Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione;
  • la riunione, da tenersi nei locali a disposizione della Società, sarà fissata in accordo con il Servizio tutela Beni Paesaggistici della Direzione, e la data dovrà essere comunicata a tutti i partecipanti con congruo anticipo, comunque non inferiore a 15 giorni;
  • l’ordine del giorno terrà conto delle eventuali istanze degli speleologi, inoltrate al Catasto ed alla Regione dalla Federazione Speleologica Regionale del FVG o per il suo tramite;
  • per ogni riunione sarà redatto un verbale in triplo originale, controfirmato dai partecipanti; una copia sarà custodita agli atti del Catasto, le altre due trasmesse rispettivamente alla Regione ed alla Federazione Speleologica Regionale del FVG, dove rimarrà a disposizione di tutti i Gruppi speleologici della regione.

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Art. 7) Compenso

Il compenso per lo svolgimento del servizio di cui sopra è forfettariamente fissato in Euro 31.700,00- (trentunmilasettecento/00). La presente prestazione di servizio non è soggetta all’I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, in quanto la Società non esercita attività di impresa commerciale.

Art. 8) Liquidazione

Il compenso di cui all’art. 7 sarà corrisposto, previa richiesta scritta della Società alla Regione, in unica rata a saldo al termine della validità della Convenzione, previa emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio ed avvenuta consegna degli elaborati di cui all’art. 4 ed adempimento di quanto previsto all’art. 5 nonché a seguito di accertamento da parte del responsabile tecnico del soddisfacente andamento dei lavori e dell’efficienza del servizio.

Art. 9) Penale per ritardo

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti nella convenzione e nei suoi allegati, sarà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) salvo venga concessa una proroga, dietro richiesta motivata prima della scadenza dei termini, con nota del Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.

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Art. 12) Efficacia della convenzione

Il presente atto è impegnativo per la Società a far data dalla sottoscrizione e per la Regione dalla data di comunicazione dell’esecutività del decreto di approvazione della presente convenzione.

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Art. 14) Spese

Tutte le spese di qualsiasi natura, fiscali o meno, comprese quelle oggi non prevedibili, che dovessero emergere in relazione alla presente convenzione, sono e saranno ad esclusivo carico della Società.

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