Ritenendo di interesse per chi concretizza il proprio lavoro nei rilievi che vengono poi affidati al Catasto Regionale delle Grotte, pubblichiamo alcuni stralci della delibera e della convenzione con cui la Regione affida alla Società Alpina delle Giulie la tenuta di tale servizio, testo ricavato dal sito Internet della Regione stessa.
« Convenzione per l’affidamento in concessione del Servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia. L.R. 1° settembre 1966, n° 27, art. 3.
PREMESSO che la convenzione 13 dicembre 2002 rep. 7893 stipulata con la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del C.A.I., per la tenuta e l’aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte del Friuli Venezia Giulia, risulta scaduta il 19 maggio 2003;
VISTO che il succitato provvedimento prevede la stipula di una convenzione con la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, per la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione del Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della succitata L.R. 27/1966 e dell’art. 12 del regolamento di esecuzione, sin dal 1967 la Società Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, ha curato per conto dell’Amministrazione regionale la tenuta, l’aggiornamento ed il funzionamento del Catasto regionale delle grotte della Regione Friuli-Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la predetta Società Alpina delle Giulie, data l’elevata specializzazione acquisita in campo speleologico, dà ampia garanzia di poter continuare con competenza e soddisfazione dell’Amministrazione regionale alla tenuta ed all’aggiornamento, su supporto cartaceo e su supporto elettronico, degli atti relativi al Catasto regionale delle grotte, sia per cavità sinora esplorate, sia per quelle che verranno esplorate nell’ambito del territorio regionale;
CONVENZIONE
Art. 1 – Introduzione. La narrativa forma parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per mezzo del suo legale rappresentante, affida in concessione alla Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, che tramite il suo presidente accetta, il servizio di tenuta e di aggiornamento del Catasto regionale delle Grotte della Regione Friuli Venezia Giulia, per il periodo di un anno a partire dalla comunicazione alla Società dell’avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione della presente Convenzione.
Art. 3 – Svolgimento. La Società è obbligata a provvedere alla conservazione degli atti ed all’aggiornamento del Catasto stesso mediante l’iscrizione e la registrazione, anche su supporto elettronico, di tutte le cavità già esplorate, e che verranno esplorate, nel territorio regionale, entro la suddetta scadenza, secondo le istruzioni contenute nel vigente Regolamento di esecuzione dell’art. 3 della L.R. 1 settembre 1966, n. 27, approvato con D.P.G.R. 23 febbraio 1995, n. 054/Pres., pubblicato nel B.U.R. del 29 marzo 1995, n. 13; è inoltre tenuta a posizionare sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000, fornita a titolo gratuito dalla Regione, le nuove cavità, nonché a provvedere ad assicurare quanto disposto dal successivo art. 4 della presente convenzione.
Art. 4 – Obblighi della Società. A tal fine la Società si impegna a:
- mettere a disposizione idonei locali da destinare a sede del Catasto regionale delle Grotte della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- mettere a disposizione del pubblico per la consultazione, nei locali di cui alla lettera a), i dati, la documentazione e le attrezzature proprie del Catasto;
- tenere aperti al pubblico i locali predetti, per la consultazione, per almeno quattro ore giornaliere, esclusi il sabato ed i giorni festivi; è concessa la chiusura degli uffici per un massimo di dieci giorni lavorativi all’anno, purché per non più di cinque consecutivi, previa comunicazione scritta alla Regione, almeno dieci giorni prima della chiusura stessa;
- mettere a disposizione il personale necessario per la tenuta, l’aggiornamento e la consultazione del Catasto stesso;
- comunicare tempestivamente alla Regione i nominativi del personale designato a svolgere rispettivamente le funzioni di Conservatore del Catasto regionale delle Grotte e quelle di segreteria e consulenza ed ogni altra relativa variazione;
- fornire gli atti catastali, così come previsti dal vigente regolamento di attuazione sopra citato, nonché copia dei supporti per la registrazione elettronica e quant’altro necessario al buon funzionamento del Catasto;
- inviare alla Regione, ai sensi dell’art. 12 del regolamento, una relazione sui lavori di tenuta del Catasto e sull’attività svolta nell’anno solare precedente, correlata da dati statistici ed eventuali segnalazioni e suggerimenti per una migliore efficienza dell’impianto stesso, assieme ad una copia del registro catastale entro il termine della presente Convenzione;
- inviare, sempre entro il medesimo termine, il conto consuntivo analitico delle spese sostenute nel corso dell’esercizio precedente;
- inviare alla Regione una copia di tutti i dati del Catasto registrati su CD ROM, assieme all’inventario dei beni propri del Catasto;
- collaborare con la Regione nell’organizzazione dei rilievi delle imboccature delle grotte tramite sistema GPS;
- ottemperare alle istruzioni che verranno impartite dalla Regione per rendere più efficiente il servizio, fatta salva comunque la facoltà della stessa di disporre in qualsiasi momento controlli ispettivi per accertare lo stato dei lavori, l’aggiornamento e la conservazione dell’impianto, nonché il funzionamento del servizio stesso;
- consegnare alla Regione, qualora la concessione non venga più rinnovata alla scadenza, gli atti e i documenti catastali assieme a tutto il materiale proprio del Catasto regionale delle grotte.
Art. 5 – Responsabile Tecnico. Per la corretta prestazione del servizio oggetto del presente atto, si individua il geom. Paolo Bonetti, dipendente del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, in qualità di responsabile tecnico per conto dell’Amministrazione regionale.
Art. 6 – Compenso. Il compenso per lo svolgimento del servizio di cui sopra è forfettariamente fissato in Euro 67.140,00 - (sessantasettemilacentoquaranta/00). La presente prestazione di servizio non è soggetta all’I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, in quanto la Società non esercita attività di impresa commerciale.
Art. 7 – Liquidazione. Il compenso di cui all’art. 6 verrà corrisposto, previa richiesta scritta della Società alla Regione, in due rate: la prima di Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) con scadenza a sei mesi dalla stipula ed il saldo, pari ad Euro 32.140,00 (trentaduemilacentoquaranta/00) al termine della validità della convenzione previa approvazione degli elaborati di cui all’art. 4. Si procederà alla liquidazione della prima e della seconda rata a seguito di accertamento, da parte del responsabile tecnico, del soddisfacente andamento dei lavori e dell’efficienza del servizio.
Art. 8 – Penale per ritardo. Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati previsti nella convenzione e nei suoi allegati, verrà applicata una penale di Euro 50,00 (cinquanta/00) salvo venga concessa una proroga, dietro richiesta motivata prima della scadenza dei termini, con nota del Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.
Art. 9 – Elezione di domicilio. La Società elegge domicilio in Trieste, via Donota 2. Per ogni eventuale controversia il foro competente sarà quello di Trieste.
Art. 10 – Rinvio. Per quanto qui non previsto valgono le norme in materia analoga per le amministrazioni statali ed, in particolare, la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
Art. 11 – Efficacia della convenzione. Il presente atto è impegnativo per la Società a far data dalla sottoscrizione e per la Regione dalla data di esecutività del decreto di approvazione della presente convenzione.
Art. 12 – Termini di registrazione. Agli effetti della decorrenza dei termini di registrazione del presente atto, si richiama l’art. 14 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.
Art. 13 – Spese. Tutte le spese di qualsiasi natura, fiscali o meno, comprese quelle oggi non prevedibili, che dovessero emergere in relazione alla presente convenzione, sono e saranno ad esclusivo carico della Società. »