Ambiente
Riserva della Val Rosandra

La Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia, con DGR n. 2378 del 23 settembre 2005, ha approvato il Regolamento della Riserva naturale regionale della Val Rosandra (TS), in base alla LR 42/1996. Riportiamo di seguito gli articoli che in qualche modo potrebbero interessare la nostra attività speleologica, ricordando che nell’ambito della Riserva ricadono molte delle maggiori grotte della provincia di Trieste (Fessura del Vento, Grotta Gualtiero Savi, Grotta Martina Cucchi, Grotta delle Gallerie, ecc.). (GB)

« Art. 7 (attività scientifiche)

  1. Il Piano di Conservazione e Sviluppo individua come obiettivo primario la ricerca scientifica all’interno del territorio della Riserva, con particolare riguardo alle discipline naturalistiche ed ambientali. La ricerca scientifica viene promossa e può essere sostenuta economicamente.
  2. L’Organo gestore svolge attività di ricerca scientifica, sia con proprio personale sia incaricando, per particolari settori di ricerca, istituti, società, enti e professionisti.
  3. L’Organo gestore collabora con le maggiori istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali per la diffusione e l’interscambio delle informazioni relative alla fauna.
  4. L’Organo gestore coordina le attività di ricerca scientifica all’interno del territorio della Riserva. A tal fine, i soggetti interessati, pubblici ovvero privati, devono preventivamente informare l’Organo gestore dei propri programmi di attività.

Art. 8 (attività didattiche e attività educative)

  1. L’Organo gestore gestisce sia con proprio personale, sia incaricando istituti, società, enti, associazioni e professionisti, le attività didattiche ed educative, volte alla diffusione e conoscenza del patrimonio naturalistico e storico-ambientale della Riserva.
  2. L’Organo gestore coordina le attività didattiche ed educative all’interno del territorio della Riserva. A tal fine, gli Enti, Istituti ed Associazioni, che desiderano avvalersi dei servizi offerti dalla Riserva, devono comunicare i propri programmi di attività all’Organo gestore.
  3. L’Organo gestore collabora con le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86, nell’ambito di programmi preventivamente concordati, per la realizzazione di attività didattiche e educative.

Art. 10 (attività ricreative, sportive e turistiche)

  1. Sono permesse tutte le attività ricreative, sportive e turistiche compatibili con la tutela della fauna, della flora, della vegetazione, del suolo e delle acque, fatti salvi i divieti e le limitazioni disposti con il successivo Capo IV. Al fine della tutela di habitat o specie di particolare pregio l’Organo Gestore individua le aree di speciale tutela all’interno delle quali sono vietate le attività escursionistiche, alpinistiche o d’altra natura.
  2. …omissis…
  3. L’attività escursionistica si svolge seguendo la rete sentieristica individuata dal Piano di Conservazione e Sviluppo.
  4. …omissis…
  5. In ogni caso le attività ricreative, sportive e turistiche vengono svolte a proprio rischio e pericolo.

Art. 14 (disposizioni dell’Organo gestore)

  1. In attuazione e nel rispetto delle indicazioni del Piano di Conservazione e Sviluppo previsto dalla L.R. 42/96, l’Organo gestore, ai sensi dell’art.18, comma 2, lettera a) della L.R. 42/96, disciplina le attività di seguito elencate:

    …omissis…

    c) l’interdizione, in determinate zone e per determinati periodi, di tutte le attività turistiche, ricreative e sportive che:

    …omissis…

    - possono danneggiare concrezioni nelle grotte;

    …omissis…

Art. 15 (divieti)

  1. In tutto il territorio della Riserva sono vietate, salvo quanto disposto diversamente dal presente regolamento, le attività di seguito elencate:

    …omissis…

    o) la distruzione, l’alterazione o il prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;

    …omissis…

    q) l’attività estrattiva, l’alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;

    …omissis…

    s) le attività ricreative, sportive e turistiche e la circolazione dei veicoli a motore svolte in contrasto con gli artt. 10 e 12 del presente regolamento;

    t) il prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi del D.LGS. 22 gennaio 2004, n. 42;

    u) la realizzazione di nuove vie ferrate.

Art. 16 (sanzioni)

  1. Le violazioni ai divieti di cui all’art. 15 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 39 comma 2 della L.R. 42/96.
  2. Le violazioni delle disposizioni emanate dall’Organo gestore della riserva di cui all’art. 14 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 39, comma 3, della L.R. 42/96. »
Tutela del patrimonio naturalistico

E, sempre in tema di tutela dell’ambiente, riportiamo un punto importante tratto dal BUR S.S. n. 20 del 23 settembre 2005, I supplemento straordinario al BUR n. 38 del 21 settembre 2005, riguardante la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2168 del 5 settembre 2005 su “Iniziativa comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia. Programmazione 2000-2006. Approvazione del nuovo complemento di programmazione”. La Regione ha infatti approvato il testo definitivo del Complemento di Programmazione in cui, tra gli assi, linee strategiche e obiettivi del Programma, nella Misura 1.1 “Tutela, valorizzazione e conservazione dell’ambiente e del territorio”, tra le varie tipologie di azioni ammissibili, figura l’azione1.1.5 “Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico”, di cui riportiamo integralmente il testo. (GB)

« … Con la presente azione ci si propone di tutelare la biodiversità, in particolare attraverso la valorizzazione e la gestione degli habitat e le specie di interesse comunitario, nonché di potenziare le strutture di fruizione e di gestione del territorio. Si prevede di incentivare interventi che abbiano una chiara valenza paesaggistica ed operazioni rivolte a far fronte alle emergenze geomorfologiche, in particolare alle cavità ipogee, e alla tutela dei fondali marini. »