Varie
Contributi per i gruppi speleologici

Sono stati ripartiti con decreto amministrativo i contributi a favore dei gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia, stanziati in base alla Legge Regionale 27/66. Tali contributi, relativi all’anno 2006, ammontano complessivamente a 135 mila euro.

Queste le trenta associazioni speleologiche beneficiarie:

Gorizia (totale 31.050 euro):

  • Gruppo Speleologico L.V. Bertarelli - 1.000
  • Gruppo Speleologico Talpe del Carso - 5.400
  • Gruppo Speleologico Carsico - 2.250
  • Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante - 7.000
  • Società di Studi Carsici A.F. Lindner - 5.400
  • Centro Ricerche Carsiche C. Seppenhofer - 7.000
  • Gruppo Speleologico Monfalconese G. Spangar - 2.000
  • Federazione Speleologica Isontina - 1.000.

Pordenone (totale 19.800 euro):

  • Gruppo Speleologico Pradis - 4.850
  • Gruppo Speleologico Sacile - 6.200
  • Unione Speleologica Pordenonese - 8.750.

Trieste (totale 61.200 euro):

  • Associazione XXX Ottobre - 3.800
  • Gruppo Triestino Speleologi - 4.500
  • Gruppo Grotte C. Debeljak - 4.500
  • Associazione Alpina Slovena - 2.600
  • Gruppo Speleologico San Giusto - 10.150
  • Club Alpinistico Triestino - 7.900
  • Società Adriatica di Speleologia - 7.200
  • Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del CAI - 13.000
  • Società Sportiva Grmada - 4.400
  • Società di Studi Nettuno - 450
  • Gruppo Speleologico Flondar - 2.700.

Udine (totale 22.950 euro):

  • Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova - 900
  • Associazione Naturalistica Friulana - 1.530
  • Circolo Speleosub Sandanielese Tane dal Lof - 2.150
  • Circolo Speleologico Idrologico Friulano - 9.660
  • Gruppo Speleologico Forum Julii Speleo - 3.510
  • Gruppo Speleologico Valli del Natisone - 900
  • Gruppo Speleologico M. Gortani CAI Tolmezzo - 2.200
  • Centro Speleologico San Giovanni d’Antro - 2.100.


Riportiamo di seguito il testo della Proposta di Legge n. 201 “Riordino della legislazione regionale in materia di tutela speleologica”, presentata dal Consigliere regionale Roberto De Gioia a fine luglio. Informiamo i lettori che questa proposta deve seguire un iter (speriamo non troppo lungo) nel corso del quale potrà essere modificata per essere migliorata e corretta. L’assemblea della FSRFVG di fine ottobre servirà – appunto – a elaborare delle proposte di modifica da sottoporre alla Regione.

Riordino della legislazione regionale
in materia di tutela speleologica


Presentata il 31 luglio 2006


Signor Presidente, signori Consiglieri,

la tutela del patrimonio speleologico del Friuli Venezia Giulia è stata disciplinata inizialmente dalla legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, che ha dettato “Norme di integrazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497” in materia di “Protezione delle bellezze naturali”, seguita da numerosissime modifiche, integrazioni e abrogazioni.

In particolare, è però stata carente una disciplina specifica della speleologia in generale, che poi riguardasse le aree carsiche e ne regolamentasse il loro utilizzo, proteggendo e regolamentando l’attività speleologica, nonché la tutela e la protezione delle acque sotterranee, con l’individuazione dei soggetti più idonei all’attuazione della relativa disciplina e dei loro compiti.

Secondo il proponente, la specificità delle acque carsiche merita un’organica disciplina, che tenga conto del fatto che tali acque sono particolarmente sensibili agli inquinamenti e la conoscenza dei sistemi carsici da cui esse traggono origine è ancora assai ridotta da parte dei soggetti preposti alla loro tutela, a tutt’oggi assicurata grazie al lavoro volontario degli speleologi che ci rilevano fenomeni di grande fascino: cavità dalle forme ardite e spesso imponenti, scavate dall’acqua nel corso di milioni di anni, colate calcitiche che hanno rivestito con ricami di straordinaria bellezza, come stalattiti, stalagmiti, cannelli e fiori di calcare.

Il presente progetto di legge quindi raccoglie e coordina in questo unico testo la legislazione regionale in materia, prefiggendosi di introdurre uno strumento conoscitivo e informativo sull’attività speleologica e sul carsismo, permettendone nel contempo una migliore disciplina, tenendo anche in considerazione quanto legiferato al riguardo dalla altre Regioni.

Tra le numerose leggi regionali succedutesi alla predetta n. 27/1966, promulgata ormai quarant’anni fa, poi parzialmente o totalmente modificate o abrogate, vanno in particolare ricordate:

  • la n. 8/1969, concernente il «Soccorso alpino e speleologico nella regione»;
  • la n. 31/1970, in materia di «Rifinanziamento, modifiche e integrazioni della legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, concernente Norme di integrazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico nella regione Friuli Venezia Giulia»;
  • la n. 13/1974, riguardante «Provvidenze a favore del soccorso alpino e speleologico»;
  • la n. 7/1975, che ha disposto il «Rifinanziamento della legge 1 settembre 1966, n. 27, modificata e integrata dalla legge regionale 6 agosto 1970, n. 31»;
  • la n. 42/1976, di «Rifinanziamento della legge n. 27/1966, come successivamente modificata e integrata»;
  • la n. 55/1980, che ha ulteriormente rifinanziato con modifiche e integrazioni la citata legge n. 27/1966 e che ha costituito il Comitato regionale per la speleologia, poi soppresso dall’art. 2 della legge regionale n. 23/1997;
  • la n. 52/1982, recante «Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali»;
  • il Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 febbraio 1995, relativo all’impianto e alla tenuta del catasto regionale delle grotte.

La sopra esposta elencazione, data la complessità della legislazione regionale succedutasi nella materia in esame, ha valore emblematico, pur senza voler essere esaustiva di tutte le norme approvate al riguardo e in larga parte abrogate dalla legge regionale n. 3/2001, ma giova efficacemente a evidenziare l’opportunità di riunire in un unico corpo legislativo tutta la disciplina riguardante la speleologia nella nostra regione, improntandola a un criterio di semplicità, ma nel contempo di organicità, considerato che sono tuttora in vigore gli articoli 1, 3 e 4 della legge regionale n. 27/1966 e che sono attualmente iscritti nel bilancio pluriennale di spesa per gli anni 2006-2008 e nel bilancio di previsione per l’anno 2006 i capitoli di spesa 2001, 2002 e 6100.

Va infine evidenziata la filosofia alla quale la presente normativa si ispira, che consiste nel sottrarre la materia al settore dello sport, per portarla prevalentemente e più coerentemente con la natura in oggetto in quello della tutela dell’ambiente e della pianificazione territoriale, anche per tener conto delle modifiche apportate all’organizzazione dell’apparato regionale.

L’altro aspetto peculiare e qualificante della presente proposta consiste nell’intendimento di riconoscere il ruolo essenziale, sostenendone in maniera adeguata l’attività, della Federazione Speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, considerato che essa raggruppa la quasi totalità delle associazioni speleologiche operanti in regione e che rappresenta il soggetto più competente nella materia in esame, alla quale va pertanto riconosciuta e valorizzata una dote conoscitiva ed operativa inestimabile e di grande utilità sociale, esplicata peraltro senza fini di lucro.

La realtà attuale con la quale occorre oggi confrontarsi vede il riconoscimento (con una cifra probabilmente calcolata per difetto) in regione di oltre settemila grotte, scoperte, esplorate e iscritte al catasto regionale, con l’attività di circa una trentina di gruppi speleologici formalmente costituiti, con oltre un migliaio di aderenti.


ILLUSTRAZIONE

  • L’articolo 1 enuncia le finalità della legge.
  • L’articolo 2 concerne il Catasto regionale delle grotte naturali e delle cavità carsiche, prevedendo la sua tenuta, mediante l’affidamento con convenzione alla Federazione speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia, affidando le funzioni di Conservatore a un soggetto nominato dalla Federazione stessa.
  • L’articolo 3 riguarda il sostegno finanziario della predetta Federazione, riconoscendone le funzioni culturale, sociale, di rappresentanza e di coordinamento dei gruppi speleologici operanti in regione.
  • L’articolo 4 concerne il programma annuale delle iniziative dei singoli gruppi associati alla Federazione, ammissibili a contributo regionale, tramite la Federazione stessa e l’attribuzione delle competenze regionali alla Direzione centrale dell’ambiente, di concerto con la Direzione centrale della pianificazione territoriale.
  • L’articolo 5 istituisce la Consulta regionale per la speleologia e ne detta le attribuzioni.
  • L’articolo 6 ne disciplina la composizione.
  • L’articolo 7 prevede che presso la Federazione è tenuto l’albo regionale dei gruppi speleologici regolarmente costituiti.
  • L’articolo 8 concerne il regime di proprietà e le deroghe dei terreni dove sono situati i fenomeni carsici di interesse speleologico.
  • L’articolo 9 sancisce una serie di divieti intesi a tutelare il patrimonio speleologico, prevedendo la possibilità di deroghe autorizzabili dal Conservatore.
  • L’articolo 10 detta il regime delle sanzioni.
  • L’articolo 11 concerne le norme finanziarie.
  • L’articolo 12 contiene la norma abrogativa della legislazione preesistente.
  • L’articolo 13 riguarda l’entrata in vigore della legge.

Si auspica pertanto un sollecito iter di quanto proposto, al fine di colmare le lacune determinate nella tutela del patrimonio speleologico della regione a causa delle ripetute modificazioni e abrogazioni legislative e soprattutto della sopra citata legge n. 3/2001.

DE GIOIA

Art. 1 (Finalità)

  1. Ai fini della conoscenza e della tutela del patrimonio ipogeo nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la Regione:
    1. assicura provvedimenti conservativi diretti a evitare l’inquinamento, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento e il deturpamento delle cavità naturali originate in particolare da fenomeni carsici ipogei ed epigei;
    2. tutela le risorse idriche del sottosuolo carsico in considerazione dell’importanza che esse rivestono per l’approvvigionamento idropotabile degli abitanti;
    3. cura la tenuta, l’aggiornamento e la fruibilità del Catasto regionale delle grotte;
    4. sostiene l’attività dei gruppi speleologici costituiti in associazioni di volontariato, riuniti nella Federazione speleologica regionale del Friuli Venezia Giulia di seguito denominata Federazione;
    5. promuove e incoraggia le ricerche scientifiche e gli studi sui fenomeni carsici;
    6. favorisce l’organizzazione di congressi, convegni, corsi di studio e ogni altra manifestazione e iniziativa che abbiano il fine di incrementare la diffusione delle conoscenze e il progresso delle attività speleologiche;
    7. sostiene la formazione, l’addestramento e la prevenzione dagli infortuni mediante l’organizzazione e la gestione di corsi di avviamento e perfezionamento nell’attività speleologica, nonché l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento tecnico e didattico dei relativi istruttori, promossi dalla Federazione e omologati dalle scuole nazionali della Società speleologica italiana (SSI) o del Club alpino italiano (CAI), e la partecipazione ad analoghe iniziative di livello interregionale, nazionale o internazionale che si svolgano fuori dal territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 (Tenuta del Catasto)

  1. La tenuta del Catasto regionale delle grotte naturali e delle cavità carsiche di rilevante importanza idrogeologica, ambientale e paesaggistica e il suo aggiornamento sono affidati dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, tramite convenzione, alla Federazione, che ne assume le funzioni di conservatrice, con l’osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione medesima.
  2. Con regolamento del Presidente della Regione sono fissate le modalità di tenuta, aggiornamento e fruizione del Catasto, con la specificazione degli atti catastali, delle loro caratteristiche, le prescrizioni e i criteri di compilazione delle schede, di tenuta del relativo registro, della cartografia e delle sigle catastali.
  3. La figura del Conservatore viene esercitata da un soggetto nominato dalla Federazione, con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione di affidamento del Catasto.
  4. La consultazione degli atti catastali è libera e gratuita.

Art. 3 (Sostegno finanziario della Federazione)

  1. La Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di rappresentanza e coordinamento della Federazione e concorre a sostenerne l’attività mediante contributi annuali per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4 (Programma annuale della Federazione)

  1. Il programma annuale delle iniziative, corredato della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa e delle iniziative previste dai singoli gruppi associati, con l’indicazione del riparto tra gli stessi, nonché della propria attività di rappresentanza e di coordinamento, è presentato dalla Federazione alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il mese di febbraio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente, di concerto con l’assessore alla pianificazione territoriale.
  2. All’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore della Federazione, in misura non eccedente il 95 per cento delle spese ammissibili.
  3. Sono considerate spese ammissibili a contribuzione tutte quelle rientranti nelle finalità di cui all’articolo 1.
  4. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’ambiente, di concerto con l’assessore alla pianificazione territoriale, sono definiti il modello di domanda e la documentazione che deve corredarla.
  5. Con i decreti di concessione dei contributi, in misura pari al 90 per cento delle spese ammissibili, è stabilito il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All’erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione del relativo rendiconto, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo, riferite ai singoli gruppi associati, comporta la revoca del medesimo e la restituzione della quota già erogata, per la parte riguardante il gruppo eventualmente inadempiente. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le medesime finalità da altre leggi regionali.

Art. 5 (Consulta regionale per la speleologia)

  1. Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici è istituita la Consulta regionale per la speleologia con il compito di:
    1. esprimere pareri sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia e sulla tutela dei fenomeni carsici;
    2. esprimere pareri sui programmi annuali di attività della Federazione di cui all’articolo 4, con riferimento a quelli dei singoli gruppi associati;
    3. proporre alla Federazione l’esecuzione di particolari indagini nel settore;
    4. esprimere pareri e prescrizioni sulle proposte di vincoli speciali e di deroga a quelli in essere, nonché sull’apertura di nuove grotte turistiche o sull’ampliamento di quelle già esistenti, di stazioni di ricerca ipogea, la cui realizzazione renda necessaria l’effettuazione di modifiche strutturali o di altri interventi;
    5. elaborare proposte sull’utilizzo dei fondi regionali destinati alla speleologia, con particolare riguardo all’esame preventivo dei programmi per studi e sulle finalità di cui all’articolo 1, lettere e) e f) e sulle attività promozionali e scientifiche per le quali sia stato chiesto il finanziamento regionale, proponendo una gerarchia delle priorità in relazione agli stanziamenti disponibili.

Art. 6 (Composizione della Consulta regionale per la speleologia)

  1. La Consulta regionale per la speleologia, istituita con Decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, è costituita dai seguenti soggetti:
    1. il direttore centrale all’ambiente e lavori pubblici che la presiede;
    2. un dirigente della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
    3. un dirigente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
    4. un dirigente della Direzione centrale attività produttive;
    5. il presidente della Federazione o un suo delegato;
    6. il Conservatore di cui all’articolo 2, comma 3;
    7. il Sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia;
    8. quattro rappresentanti dei gruppi speleologici, rispettivamente uno per provincia;
    9. due esperti designati rispettivamente dalla SSI e dal CAI;
    10. un dipendente regionale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con funzioni di segretario.

Art. 7 (Albo regionale dei gruppi speleologici)

  1. Presso la Federazione è tenuto l’albo regionale dei gruppi speleologici regolarmente costituiti.
  2. Con decreto del Presidente della Regione sono fissati i criteri per l’iscrizione e per la tenuta dell’albo di cui al comma 1, nonché i requisiti per l’iscrizione allo stesso.

Art. 8 (Regime di proprietà e deroghe)

  1. I terreni dove sono siti i fenomeni carsici di interesse speleologico appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti, eccezion fatta per i casi in cui i fenomeni stessi siano attraversati da corsi d’acqua.
  2. Il comma 1 non si applica ai fenomeni carsici siti nei territori soggetti al regime tavolare; in tali casi i fenomeni carsici della presente legge appartengono alla Regione.
  3. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni carsici di cui al comma 1 hanno facoltà di consentire l’accesso agli stessi a chiunque, previa comunicazione scritta e motivata al Conservatore del Catasto di cui all’articolo 2. L’accesso deve essere comunque consentito ai tecnici incaricati dal Catasto.
  4. La Regione e la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia, d’intesa tra loro e previo accordo con i Comuni territorialmente competenti, possono espropriare o imporre vincoli di tutela e conservativi riguardanti aree carsiche o fenomeni speleologici di particolare rilevanza e bellezza naturale.

Art. 9 (Divieti)

  1. È vietato distruggere, occludere o danneggiare le grotte.
  2. All’interno delle grotte è vietato:
    1. abbandonare rifiuti;
    2. alterare il regime idrico carsico;
    3. effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per gli interventi strettamente indispensabili per l’esplorazione, la prevenzione e il soccorso;
    4. asportare o danneggiare concrezioni, animali o loro resti, vegetali, fossili, reperti archeologici e paleontologici.
  3. Il Conservatore può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 per documentati motivi di interesse pubblico o per fini scientifici, di ricerca o esplorativi.

Art. 10 (Sanzioni)

  1. Con decreto del Presidente della Regione sono definite le sanzioni per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge; tali sanzioni devono prevedere l’obbligo di corrispondere l’importo necessario al ripristino delle situazioni preesistenti.

Art. 11 (Norme finanziarie)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2008 e i relativi oneri continuano a fare carico all’unità previsionale di base 6.1.350.1.82 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 2001 (1.1.141.1.01.29) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con l’elevazione dello stanziamento di pari importo e con la sostituzione della denominazione con la seguente: <>.
  2. Per le finalità di cui all’articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2008 e i relativi oneri continuano a fare carico all’unità previsionale di base 6.1.350.1.82 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 2002 (2.1.148.2.08.29) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con l’elevazione dello stanziamento di pari importo e con la sostituzione della denominazione con la seguente: <>.
  3. All’onere annuo complessivo di 300 mila euro, in termini di competenza derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo __________ .

Art. 12 (Abrogazioni)

  1. È abrogata la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27, e successive modifiche.

Art. 13 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.