Varie

Riportiamo di seguito il testo della Proposta di Legge n. 209 “Tutela, conservazione e fruizione del patrimonio degli ipogei artificiali nel Friuli Venezia Giulia”, presentata dal Consigliere regionale Roberto De Gioia a metà ottobre.


Presentata il 18 ottobre 2006

Signor Presidente, signori Consiglieri,

il 28 luglio scorso ho presentato la proposta di legge n. 201, concernente il «Riordino della legislazione regionale in materia di tutela speleologica», riferita ai fenomeni ipogei naturali.

In parallelo ritengo che si imponga un’analoga iniziativa legislativa per tutelare il patrimonio rappresentato dagli ipogei artificiali nella nostra regione, che sono stati realizzati soprattutto per finalità militari, nella prima e nella seconda guerra mondiale. La situazione geo-politica attuale ha visto progressivamente cadere i “muri” che anche fisicamente separavano il nostro territorio dalla ex Repubblica iugoslava, costituendo una sorta di “linea Maginot”, rappresentata da infrastrutture, opere militari, rifugi e depositi sotterranei di materiale bellico, per trasformare il confine in una porta spalancata verso l’est europeo.

Il caso più emblematico sotto il profilo storico e politico è rappresentato da Gorizia non più separata da Nova Gorica da una sorta di “muro di Berlino”.

Conseguenza inevitabile di tale superamento è stata la cancellazione delle servitù militari che gravavano pesantemente sul territorio del Friuli Venezia Giulia, soprattutto lungo il confine orientale, a protezione delle postazioni fisse di difesa sia esterne che sotterranee, poste in cavità artificiali connesse alle prime.

La stessa situazione ha portato a un progressivo declassamento dei beni del demanio militare, con la dismissione alla Regione e agli enti locali di caserme, fortificazioni e ex depositi, che avevano ragion d’essere proprio fintantoché il Friuli Venezia Giulia costituiva il confine nord-orientale rispetto ai Paesi dell’ex blocco comunista.

Ad oggi vi è pertanto un inestimabile patrimonio di ambiti ipogei artificiali che hanno perso la loro funzione originaria, ma che necessitano, anzitutto per salvaguardarne la memoria storica, di interventi conservativi diretti a evitarne la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento e il deturpamento per essere invece valorizzati a fini storici, turistici e ambientali.

Vi è, nel contempo, l’esigenza di conseguire il nullaosta militare, qualora tali ambiti ipogei artificiali, ancorché del tutto abbandonati e inutilizzati per i predetti fini militari, siano ancora soggetti ai relativi vincoli e servitù, per inerzia, dimenticanza o disinteresse sia dell’autorità militare sia degli enti locali interessati.

Nessun ostacolo invece sussiste per gli ambiti ipogei artificiali di origine militare già espressamente dismessi dal demanio militare o per quelli costituiti senza fini bellici.

Essenziale è quindi assicurarne la catalogazione, la conservazione e il ripristino a fini storici, scientifici, divulgativi e turistici, salvaguardandoli dall’utilizzo quali discariche abusive o autorizzate da chi di competenza.

In parallelo e in stretta simmetria con la disciplina proposta con il sopra citato progetto di legge n. 201 del 28 luglio scorso, sottopongo all’attenzione del Consiglio la presente proposta che intende riconoscere il ruolo dell’Associazione regionale cavità artificiali del Friuli Venezia Giulia (ARCA) con sede a Osoppo e dei gruppi associati (attualmente 13 operanti su tutto il territorio regionale), assicurandole, mediante convenzione, la delega alla tenuta dell’Archivio regionale degli ipogei artificiali, definendone le caratteristiche, la descrizione di ciascuno di essi, con l’indicazione dei relativi dati topografici, metrici e geologici, nonché di ogni altra utile informazione.

Si prevede che in tale convenzione venga individuata la figura del Conservatore, tra un soggetto iscritto alla predetta ARCA.

A livello finanziario si prevedono due impegni di spesa:

  • per la tenuta dell’Archivio regionale delle cavità artificiali,
  • per la valorizzazione delle predette cavità artificiali, mediante finanziamenti all’ARCA al fine di consentire l’esecuzione di programmi annuali di attività.

ILLUSTRAZIONE

L’articolo 1 enuncia le finalità della proposta di legge.
L’articolo 2 concerne l’Archivio regionale degli ipogei artificiali, prevedendone la sua tenuta, mediante l’affidamento con convenzione all’Associazione regionale cavità artificiali del Friuli Venezia Giulia (ARCA), affidando le funzioni di Conservatore a un soggetto nominato dall’Associazione stessa.
L’articolo 3 riguarda il sostegno finanziario della predetta Associazione, riconoscendone le funzioni culturale, sociale, di rappresentanza e di coordinamento dei gruppi associati operanti in regione.
L’articolo 4 concerne il programma annuale delle iniziative dei singoli gruppi aderenti all’Associazione, ammissibili a contributo regionale, tramite l’Associazione stessa e l’attribuzione delle competenze regionali alla Direzione centrale dell’ambiente, di concerto con la Direzione centrale della pianificazione territoriale.
L’articolo 5 concerne il regime di proprietà e le deroghe dei terreni dove sono situate le cavità artificiali.
L’articolo 6 sancisce una serie di divieti intesi a tutelare il patrimonio ipogeo artificiale, prevedendo la possibilità di deroghe autorizzabili dal Conservatore.
L’articolo 7 detta il regime delle sanzioni.
L’articolo 8 concerne le norme finanziarie.
L’articolo 9 riguarda l’entrata in vigore della legge.

Si confida pertanto in un sollecito e positivo esame da parte del Consiglio regionale, in parallelo con l’altra proposta di legge sopra citata n. 201, al fine di assicurare un quadro organico e omogeneo della legislazione regionale nei due settori.

DE GIOIA

Art. 1 (Finalità)

  1. Ai fini della conoscenza e della tutela del patrimonio ipogeo artificiale nel territorio del Friuli Venezia Giulia, la Regione:
    1. assicura provvedimenti conservativi diretti ad evitare l’inquinamento, la distruzione, l’ostruzione, il danneggiamento e il deturpamento degli ipogei artificiali;
    2. cura la tenuta, l’aggiornamento e la fruibilità dell’Archivio regionale degli ipogei artificiali (Archivio), con particolare riguardo al patrimonio storico della prima guerra mondiale, da censire e catalogare lungo il confine di Stato italo-austriaco ed ex-jugoslavo;
    3. promuove l’attività dei gruppi di volontariato, costituiti senza fini di lucro, riuniti nell’Associazione regionale cavità artificiali del Friuli Venezia Giulia (ARCA) che ne assume la rappresentanza e che è specializzata nel settore, per sostenerne le finalità storiche, scientifiche, divulgative e turistiche;
    4. incoraggia ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni curati dall’ARCA;
    5. favorisce l’organizzazione di congressi, convegni, conferenze, corsi di studio e ogni altra manifestazione e iniziativa che abbiano il fine di incrementare la diffusione delle conoscenze relative agli ipogei artificiali.

Art. 2 (Tenuta dell’Archivio regionale degli ipogei artificiali)

  1. La tenuta dell’Archivio e il suo aggiornamento sono affidati con convenzione dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici all’ARCA che ne assume le funzioni di conservatrice, con l’osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione medesima.
  2. Con regolamento del Presidente della Regione sono fissate le modalità di tenuta, aggiornamento e fruizione dell’Archivio, con la denominazione e l’indicazione del Comune in cui è situato l’ingresso degli ipogei artificiali, con la specificazione delle loro caratteristiche, delle prescrizioni e dei criteri di compilazione delle schede, nonché di tenuta del relativo Archivio.
  3. La figura del Conservatore viene esercitata da un soggetto nominato dall’ARCA, con l’osservanza delle norme contenute nella convenzione di affidamento dell’Archivio.
  4. La consultazione degli atti dell’Archivio è libera e gratuita.

Art. 3 (Sostegno finanziario dell’ARCA)

  1. La Regione riconosce la funzione culturale, sociale e di rappresentanza e coordinamento dell’ARCA e concorre a sostenerne l’attività mediante contributi annuali per la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4 (Programma annuale dell’ARCA)

  1. Il programma annuale delle iniziative, corredato della documentazione illustrativa, dei preventivi di spesa e delle iniziative previste dai singoli gruppi associati all’ARCA, con l’indicazione del riparto tra gli stessi, nonché della propria attività di rappresentanza e di coordinamento, è presentato dall’ARCA alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il mese di febbraio di ogni anno ed è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, di concerto con l’Assessore alla pianificazione territoriale.
  2. All’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore dell’ARCA, in misura non eccedente il 95 per cento delle spese ammissibili.
  3. Sono considerate spese ammissibili a contribuzione tutte quelle rientranti nelle finalità di cui all’articolo 1.
  4. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, di concerto con l’Assessore alla pianificazione territoriale, sono definiti il modello di domanda e la documentazione che deve corredarla.
  5. Con i decreti di concessione dei contributi, in misura pari al 90 per cento delle spese ammissibili, è stabilito il termine per la rendicontazione delle spese sostenute. All’erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione del relativo rendiconto, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo, riferite ai singoli gruppi associati, comporta la revoca del medesimo e la restituzione della quota già erogata per la parte riguardante il gruppo eventualmente inadempiente. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le medesime finalità da altre leggi regionali.

Art. 5 (Regime di proprietà e deroghe)

  1. I terreni dove sono siti gli ipogei artificiali iscritti nell’Archivio di cui all’articolo 2 appartengono ai proprietari dei terreni sovrastanti.
  2. Il comma 1 non si applica agli ipogei artificiali siti nei territori soggetti al regime tavolare; in tali casi gli stessi appartengono alla Regione.
  3. I proprietari dei terreni in cui si trovano gli ipogei artificiali di cui al comma 1 hanno facoltà di consentirne l’accesso a chiunque, previa comunicazione scritta e motivata al Conservatore dell’Archivio di cui all’articolo 2. L’accesso deve essere comunque consentito ai tecnici incaricati dal Conservatore.
  4. La Regione e la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia, d’intesa tra loro e previo accordo con i Comuni territorialmente competenti, possono espropriare o imporre vincoli di tutela e conservativi riguardanti gli ipogei artificiali di particolare rilevanza e bellezza naturale.

Art. 6 (Divieti)

  1. E’ vietato distruggere, occludere o danneggiare gli ipogei artificiali classificati nell’Archivio di cui all’articolo 2.
  2. Al loro interno è vietato:
    1. abbandonare rifiuti;
    2. effettuare scavi o sbancamenti, fatta eccezione per gli interventi strettamente indispensabili per l’esplorazione, la prevenzione e il soccorso;
    3. asportare o danneggiare materiali e beni esistenti.
  3. Il Conservatore può autorizzare interventi in deroga ai divieti di cui ai commi 1 e 2 per documentati motivi di interesse pubblico o per fini scientifici e di ricerca.

Art. 7 (Sanzioni)

  1. Con decreto del Presidente della Regione sono definite le sanzioni per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge; tali sanzioni devono prevedere l’obbligo di corrispondere l’importo necessario al ripristino delle situazioni preesistenti.

Art. 8 (Norme finanziarie)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 2 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2008 e i relativi oneri fanno carico all’unità previsionale di base ____________ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo _______ (_____________) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la seguente denominazione: “Contributi all’Associazione regionale cavità artificiali del Friuli Venezia Giulia per la tenuta dell’Archivio”.
  2. Per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro per ciascuno degli anni 2006-2008 e i relativi oneri fanno carico all’unità previsionale di base _____________ dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo ______ (______________) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la seguente denominazione: “Contributi all’Associazione regionale cavità artificiali del Friuli Venezia Giulia per l’esecuzione dei programmi annuali di attività e per la tutela e la fruizione del patrimonio ipogeo artificiale”.
  3. All’onere annuo complessivo di 150.000 euro, in termini di competenza derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo __________ .

Art. 9 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.