Varie 2

Come riportato nell’editoriale, pubblichiamo di seguito la proposta di legge numero 254 presentata il 25 maggio 2007 dai consiglieri regionali Metz, Kocijančič e Dressi.

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE N. 254
Presentata dai consiglieri Metz, Kocijančič, Dressi
«Tutela del patrimonio carsico regionale e valorizzazione della speleologia»
Presentata il 25 maggio 2007

Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la Regione Friuli Venezia Giulia è stata la prima, in Italia, a legiferare in materia di attività speleologica e di tutela del patrimonio speleologico. La legge tuttora in vigore, L.R. 1° settembre 1966 n. 27 “Norme di integrazione della legge 29 giugno 1939, n° 1497”, pur riconoscendo l’alto valore delle attività svolte dalla speleologia organizzata, a più di quarant’anni dalla sua promulgazione si è rivelata ormai lacunosa nel tutelare l’attività delle associazioni speleologiche e soprattutto nel tutelare le cavità naturali, i fenomeni carsici epigei e le acque sotterranee.

Il territorio regionale è caratterizzato dalla più alta concentrazione di grotte e sistemi carsici: vi sono quasi 8000 cavità conosciute di cui più di 7000 iscritte a catasto.

Inoltre il 25% della superficie regionale è carsico e, in particolare, è carsico il 60% delle aree montuose.

La Regione stessa riconosce l’importanza del suo patrimonio speleologico, ovvero delle aree carsiche e dei fenomeni carsici ipogei ed epigei.

Sottolineando la continuità del fenomeno carsico dalla superficie al sottosuolo, viene riconosciuta la necessità della sua tutela non solo per le bellezze naturali in esso contenute, come intende la legge 27/66, ma anche per l’estrema delicatezza dell’ambiente carsico, quello sotterraneo in particolare, e per le sue caratteristiche morfologie e idriche nonché per la flora e la fauna.

La conoscenza di questa parte del territorio regionale, è di massima importanza in casi di pianificazione territoriale grande o piccola, di protezione civile e per tutela delle acque sotterranee come possibili fonti d’acqua per la popolazione.

Si ricorda che, in quanto invisibile all’indagine diretta, il territorio carsico sotterraneo risulta per lo più sconosciuto e non è catalogabile finché non viene scoperto. Tale attività di ricerca ed esplorazione è ad appannaggio esclusivo della Speleologia; perciò si comprende quanto sia importante riuscire ad armonizzare l’attività degli speleologi con le esigenze della Regione e si ripropone con forza la necessità di organizzare l’attività di individuazione e conoscenza dei fenomeni sotterranei a vantaggio dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Ogni anno, grazie alle attività degli speleologi, svolte in maniera volontaristica, sempre nuovi spazi sconosciuti vengono esplorati e documentati, spazi rappresentati da centinaia di nuove grotte o chilometri di nuove gallerie in cavità già note, spesso percorse da corsi d’acqua sotterranei. Nella nostra regione sono già stati esplorati, o sono in esplorazione, sistemi carsici di enorme rilevanza, tra i maggiori d’Italia e d’Europa.

È ovvio come sia necessario, a questo punto, legiferare in modo da tutelare compiutamente il patrimonio ipogeo di cui la nostra regione è ricca; ed è necessario altresì organizzare e tutelare l’attività degli speleologi, che vengono sempre di più considerati i geografi del sottosuolo, sottraendo la materia al settore dello sport, per portarla a quello della pianificazione territoriale e della tutela dell’ambiente.

Di pari importanza è mantenere aggiornata e al passo con i tempi, la Banca Dati costituita dal Catasto regionale delle Grotte. Si propone perciò di allargare le funzioni del Catasto a Centro di Documentazione speleologica in cui raccogliere l’enorme mole di dati e informazioni sulla speleologia e sui fenomeni carsici, raccolti in decenni di attività esplorativa e di continuare ad affidarne la tenuta alla Federazione Speleologica Regionale più rappresentativa nella nostra regione, che assume in questo modo un ruolo di coordinamento e rappresentanza e la cui attività si intende sostenere in modo adeguato.

ALESSANDRO METZ
IGOR KOCIJANČIČ
SERGIO DRESSI

«Tutela del patrimonio carsico regionale e valorizzazione della speleologia»

Art. 1 (Finalità)

  1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, geomorfologici, naturalistici, estetico - culturali, paleontologici, paletnologici delle grotte, delle aree carsiche e dei fenomeni carsici esistenti nel territorio, riconosce l’importanza ambientale, l’interesse scientifico e la specificità del patrimonio ipogeo e ne promuove la conoscenza e la tutela.
  2. A tale scopo favorisce e sostiene:
      lo sviluppo e l’organizzazione delle attività di studio, ricerca, esplorazione, documentazione e tutela delle grotte, delle aree e degli acquiferi carsici;
    1. l’attività speleologica e la formazione tecnica e culturale degli speleologi nell’ambito delle Associazioni speleologiche riconosciute dalla Regione;
    2. le attività di divulgazione della speleologia e delle ricerche speleologiche;
    3. la tenuta, l’aggiornamento e la fruibilità dei dati aggiornati in possesso del Catasto regionale delle grotte per il censimento, l’individuazione cartografica delle grotte e delle aree carsiche;
    4. l’istituzione di un Centro regionale di documentazione e aggiornamento speleologico, avente sede presso il Catasto regionale delle grotte, al fine di fornire un’informazione aggiornata sui fenomeni carsici regionali;
    5. la tutela dei fenomeni e degli acquiferi carsici.

Art. 2 (Ruolo della Federazione speleologica regionale)

  1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione riconosce la funzione scientifica, culturale, sociale e di rappresentanza e coordinamento della Federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa sul territorio, di seguito denominata “Federazione”.

Art. 3 (Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
      patrimonio ipogeo naturale: l’insieme degli ambienti sotterranei naturali di ogni dimensione che si sviluppano prevalentemente attraverso processi carsici;
    1. fenomeni carsici: le forme superficiali e ipogee generate dai processi di dissoluzione e di deposizione chimico-fisica di rocce calcaree da parte delle acque, nonché, per estensione, i fenomeni sotterranei in altri litotipi; in particolare, le “grotte” sono le cavità sotterranee di origine naturale sviluppantisi in rocce “in posto” anche se situate al di sotto del livello di saturazione di un acquifero;
    2. geositi ipogei: tutti quegli ambienti sotterranei che per le loro caratteristiche morfologiche intrinseche, per la natura delle rocce nelle quali sono scavate, per il loro contenuto o per l’uso che ne è stato fatto dall’uomo nel tempo, presentano caratteri di eccezionalità in senso lato;
    3. aree carsiche e/o di interesse speleologico: porzioni di territorio dove sono presenti grotte e/o fenomeni di tipo carsico superficiali o sotterranei;
    4. acquiferi carsici: massicci in roccia carsificabile che consentono l’infiltrazione, l’immagazzinamento e la cessione di acqua sotterranea;
    5. attività speleologica: l’attività di ricerca, esplorazione e documentazione delle cavità naturali e lo studio dei fenomeni naturali e culturali che vi si osservano.

Art. 4 (Tutela dei fenomeni carsici regionali)

  1. E’ vietato distruggere, occludere e danneggiare le grotte, dove per danneggiare si intende alterare permanentemente e in misura significativa la morfologia delle cavità o compromettere la funzionalità dell’ecosistema sotterraneo.
  2. In particolare all’interno delle grotte è vietato:
      abbandonare rifiuti e scaricare reflui di qualsiasi natura;
    1. svolgere attività che determinino alterazioni ambientali permanenti delle cavità e, in particolare, alterare in maniera permanente il regime idrico carsico e la circolazione dell’aria;
    2. asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate per documentati motivi di studio dalle autorità competenti per territorio.
  3. E’ vietato distruggere o alterare i fenomeni carsici superficiali con particolare riferimento a quelli connessi ai fenomeni ipogei, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per territorio.
  4. I divieti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di operazioni di soccorso. Ogni altro intervento, giustificato da esigenze di esplorazione e documentazione speleologica, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, può essere autorizzato dal Conservatore del Catasto, secondo i modi previsti da un apposito regolamento.

Art. 5 (Catasto regionale delle grotte e delle aree carsiche)

  1. È istituito presso la Direzione centrale pianificazione territoriale il Catasto regionale delle grotte naturali e delle aree carsiche e/o di interesse speleologico, di seguito denominato “Catasto”.
  2. Il Catasto è elemento costitutivo del sistema conoscitivo e informativo regionale e rappresenta la documentazione fondamentale e ufficiale dell’esistenza delle grotte e delle aree carsiche della regione Friuli Venezia Giulia ed è costituito da:
      l’elenco delle grotte esistenti sul territorio regionale;
    1. l’elenco delle aree carsiche.
  3. L’amministrazione regionale, tramite convenzione, affida alla Federazione la tenuta del Catasto. La Federazione gestisce il Catasto, ne garantisce la pubblica consultazione, coordina le attività di acquisizione e aggiornamento dei dati con l’osservanza delle disposizioni contenute nella convenzione medesima. Il Catasto promuove, inoltre, iniziative per il miglioramento della qualità dei dati acquisiti e per la loro divulgazione.
  4. Nel Catasto sono indicati per ciascuna grotta e area carsica tutti i dati riguardanti le stesse.
  5. Nel Catasto tra le grotte presenti devono essere indicate e corredate da apposita scheda quelle definibili come geositi ipogei naturali.
  6. Con apposito regolamento sono fissate le modalità di tenuta, aggiornamento e consultazione del Catasto, con la specificazione degli atti catastali, delle loro caratteristiche, delle prescrizioni e dei criteri di compilazione delle schede, di tenuta del relativo registro, della cartografia e delle sigle catastali.
  7. La direzione del Catasto e gli adempimenti previsti sono assegnati ad un Conservatore designato dall’ente gestore.
  8. L’accesso ai fenomeni carsici ipogei che si aprono all’interno di proprietà private è consentito agli incaricati del Catasto regionale delle grotte ai fini di tutela e ricerca.

Art. 6 (Consultazione e utilizzazione dei dati del Catasto)

  1. La consultazione dei documenti catastali è libera e gratuita secondo le modalità previste dal regolamento.
  2. Nel caso di utilizzo dei dati per studi, ricerche, pubblicazioni scientifiche o divulgative è fatto obbligo della citazione della fonte e di fornire copia dell’opera al Catasto.
  3. L’utilizzo dei dati catastali deve comunque avvenire nei limiti e nel rispetto della salvaguardia del lavoro intellettuale di chi li ha prodotti.

Art. 7 (Consulta regionale per la speleologia)

  1. Presso il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale è istituita la Consulta regionale per la speleologia con il compito di:
      esprimere pareri relativi alle materie di cui alla presente legge;
    1. esprimere pareri sulle proposte di legge di iniziativa regionale nel campo della speleologia e sulla tutela dei fenomeni carsici;
    2. esprimere pareri nell’approvazione dei piani e programmi che riguardano le attività speleologiche;
    3. esprimere pareri e prescrizioni su eventuali proposte di vincoli speciali e di deroga a quelli in essere, nonché su qualsiasi intervento che abbia come oggetto le cavità naturali e/o i fenomeni carsici, quali opere di bonifica, adattamento, valorizzazione o sfruttamento;
    4. esprimere pareri e prescrizioni sull’apertura di nuove grotte turistiche o sull’ampliamento di quelle già esistenti;
    5. esprimere pareri e prescrizioni riguardo ad interventi effettuati in deroga ai divieti di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, previa verifica presso il Catasto a cui deve essere chiesto almeno un parere collaborativo.

Art. 8 (Composizione della Consulta regionale per la speleologia)

  1. La Consulta regionale per la speleologia, istituita con decreto del Presidente della Regione, dura in carica tre anni, ed è costituita dai seguenti soggetti:
      il Direttore del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, che la presiede;
    1. un rappresentante della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;
    2. un rappresentante della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna;
    3. un rappresentante della Direzione centrale attività produttive;
    4. il presidente della Federazione o un suo delegato;
    5. il Conservatore del Catasto;
    6. un rappresentante della Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli Venezia Giulia o un suo delegato;
    7. quattro rappresentanti delle Associazioni speleologiche, rispettivamente uno per provincia;
    8. due esperti designati rispettivamente dalla Società Speleologica Italiana e dal Club Alpino Italiano;
    9. un dipendente regionale del Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, con funzioni di segretario.

Art. 9 (Albo regionale delle Associazioni speleologiche)

  1. Presso il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale è istituito l’Albo regionale delle Associazioni speleologiche.
  2. L’Albo regionale delle Associazioni speleologiche è costituito dall’elenco di tutte le Associazioni speleologiche in attività aventi sede nella regione e operanti in conformità agli obiettivi della presente legge. L’iscrizione avviene sentita la Federazione e la Consulta regionale per la speleologia.
  3. Per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1 le Associazioni speleologiche devono presentare alla Direzione regionale competente:
      l’atto costitutivo unitamente al proprio statuto, da cui risulti che l’Associazione speleologica non ha fini di lucro e svolge attività finalizzate all’esplorazione, allo studio e alla tutela del patrimonio carsico e sotterraneo;
    1. l’indicazione del presidente e/o del responsabile dell’Associazione;
    2. il proprio curriculum attestante le ricerche e le attività svolte in ambito speleologico, nonché le eventuali pubblicazioni.
  4. Le Associazioni speleologiche aderenti alla Federazione sono iscritte di diritto, previa presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 3.

Art. 10 (Sostegno finanziario e programma annuale)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), entro il mese di febbraio di ogni anno, la Federazione presenta alla Direzione centrale pianificazione territoriale un programma annuale delle iniziative, corredato della documentazione illustrativa e dei preventivi di spesa delle attività previste dalle singole Associazioni iscritte all’Albo, con l’indicazione del riparto tra le stesse, nonché della propria attività di coordinamento e rappresentanza. Il programma è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla pianificazione territoriale.
  2. All’attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede attraverso la concessione di contributi a favore della Federazione, in misura non eccedente il 95 per cento delle spese ammissibili.
  3. Sono considerate spese ammissibili a contribuzione tutte quelle rientranti nelle finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c).
  4. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla pianificazione territoriale, sono definiti il modello di domanda e la documentazione a corredo della medesima.
  5. Con i decreti di concessione dei contributi, in misura pari al 90 per cento delle spese ammissibili, è stabilito il termine per la rendicontazione delle spese sostenute.
    All’erogazione della quota a saldo si provvede a fronte della presentazione del relativo rendiconto, corredato di una relazione illustrativa dell’attività svolta. La mancata rendicontazione delle spese ammesse a contributo, riferite alle singole Associazioni associate, comporta la revoca del contributo medesimo e la restituzione della quota già erogata, per la parte riguardante l’Associazione eventualmente inadempiente. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le medesime finalità da altre leggi regionali.

Art. 11 (Sanzioni)

  1. Con decreto del Presidente della Regione sono definite le sanzioni per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni di cui alla presente legge; tali sanzioni devono, inoltre, prevedere l’obbligo di corrispondere l’importo necessario al ripristino delle situazioni preesistenti.

Art. 12 (Norma finanziaria)

  1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2009 e i relativi oneri continuano a fare carico all’unità previsionale di base ……………. dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento al capitolo …………. (……..) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con l’elevazione dello stanziamento di pari importo e con la sostituzione della denominazione con la seguente: <>.
  2. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2007-2009 e i relativi oneri continuano a fare carico all’unità previsionale di base ……………… dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento al capitolo ………. (…….) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con l’elevazione dello stanziamento di pari importo e con la sostituzione della denominazione con la seguente: <>.
  3. All’onere annuo complessivo di 300.000 euro, in termini di competenza derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo ……….

Art. 13 (Abrogazioni)

  1. E’ abrogata la legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 (Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.

Art. 14 (Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.